Italian Court dismisses appeals against appellate sentencing reduction for drug trafficking, citing waived grounds and no legal error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared three criminal appeals inadmissible regarding a sentencing reduction in a drug trafficking case. The appellants argued for legal violations concerning penalty calculation and sentencing choices, but the court noted these specific grounds had been waived by the defendants. Consequently, the appeals were rejected as inadmissible, and the appellants were ordered to pay procedural costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In appeal settlements, appeals regarding waived grounds or unassessed acquittal conditions are inadmissible, and alleged calculation errors that favor the defendant do not constitute legal violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CACCIA RAFFAELE nato a POMIGLIANO D'ARCO il 1:3/03/1992 DEFAZIO SAVINO (CUI 03RNE2L) nato a CERIGNOLA il 03/06/1986 DE FILIPPO CIRO nato a NAPOLI il 08/09/1989 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIlatp-avvisr"- : atre- -p--a udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; (R.G.N. 17815/2021) premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli, in accoglimento di una richiesta formulata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., riformava parzialmente la pronuncia di condanna di primo grado emessa il 15 luglio 2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia, riducendo la pena inflitta a Raffaele Caccia, Ciro De Filippo e Savino De Fazio - che avevano rinunciato ai motivi delle loro impugnazioni diversi da quello relativo alla misura della pena irrogata - in relazione al reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n.309 del 1990, commesso in Castello di Cisterna il 26 gennaio 2020; che avverso tale sentenza hanno presentato ricorso i tre imputati, con due distinti atti sottoscritti dai loro rispettivi difensori, deducendo: il Caccia e il De Fazio la violazione di legge, per erroneo calcolo della pena e il difetto di motivazione, con riferimento alla mancata spiegazione delle ragioni della sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità di droga; il De Filippo la violazione di legge e il vizio di motivazione, per la mancata spiegazione delle ragioni delle scelte sul trattamento sanzionatorio, in particolare sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della attenuante dell'art. 114 cod. pen.; ritenuto che i ricorsi siano inammissibili: quanto al secondo motivo dell'impugnazione del Caccia e del De Fazio e al motivo unico dell'impugnazione del De Filippo, è sufficiente rammentare come sia pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (così, tra le molte, Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969); manifestamente infondato è, poi, il primo motivo del ricorso del Caccia e del De Fazio, perché l'asserito errore nel calcolo della pena pecuniaria non ha comportato l'irrogazione di una pena illegale e, comunque, per come è stato prospettato, ha avuto un risultato più favorevole per gli imputati; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il Consigl re estensore Il Presidente Erc le irile Ara Petrkzellis