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Ordinanza — n. 34804/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34804/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34804/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MRAIDI ACHRAF nato il 04/09/1990 avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVA GLato_a_v_y_ts_o_afic_parti (1/ udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; (R.G.N. 17687/2021) premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Genova, in accoglimento di una richiesta formulata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., riformava parzialmente la pronuncia di condanna di primo grado emessa il 3 febbraio 2020 dal Tribunale di Genova, riducendo la pena inflitta a Achraf Mraidi - che avevano rinunciato agli altri motivi della sua impugnazione - in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., commesso in Ventimiglia il 24 marzo 2018; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale omesso di indicare le ragioni della mancata esclusione della recidiva, riconosciuta come sussistente dal giudice di primo grado; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, in quanto è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (così, tra le molte, Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 385 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34804/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 17687/2021) premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Genova, in accoglimento di una richiesta formulata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., riformava parzialmente la pronuncia di condanna di primo grado emessa il 3 febbraio 2020 dal Tribunale di Genova, riducendo la pena inflitta a Achraf Mraidi - che avevano rinunciato agli altri motivi della sua impugnazione - in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., commesso in Ventimiglia il 24 marzo 2018; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale omesso di indicare le ragioni della mancata esclusione della recidiva, riconosciuta come sussistente dal giudice di primo grado; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, in quanto è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (così, tra le molte, Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo;

Parole chiave

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concorso di motivi di sospensione condono delle spese procedurali revoca dell'opposizione soppressione della rendita d'invalidità rinuncia alla motivazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
17687/2021) premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Genova, in accoglimento di una richiesta formulata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 385 cod. pen
pen., riformava parzialmente la pronuncia di condanna di primo grado emessa il 3 febbraio 2020 dal Tribunale di Genova, riducendo la pena inflitta a Achraf Mraidi - che avevano rinunciato agli altri motivi della sua impugnazione - in relazione al reato di cui all'art. 385 cod.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MRAIDI ACHRAF nato il 04/09/1990 avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVA GLato_a_v_y_ts_o_afic_parti (1/ udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; (R.G.N. 17687/2021) premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Genova, in accoglimento di una richiesta formulata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., riformava parzialmente la pronuncia di condanna di primo grado emessa il 3 febbraio 2020 dal Tribunale di Genova, riducendo la pena inflitta a Achraf Mraidi - che avevano rinunciato agli altri motivi della sua impugnazione - in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., commesso in Ventimiglia il 24 marzo 2018; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale omesso di indicare le ragioni della mancata esclusione della recidiva, riconosciuta come sussistente dal giudice di primo grado; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, in quanto è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (così, tra le molte, Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il ConsL11ier estensore Il Presidente E col Aprile ()Anna Petruzzellis 7.) ( OrP O S TATA IM 'AN(.7