Ordinanza — n. 34803/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAKNI SLIM nato il 03/07/1978 avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; (R.G.N. 17629/2021) premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado dell'8 febbraio 2014 con la quale il Tribunale di Bologna, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato Slim Makni in relazione ai reati di resistenza aggravata a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie aggravate, commessi in Bologna il 7 febbraio 2014; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen., per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla richiesta di esclusione della circostanza aggravante teleologica, in ragione del fatto che il reato fine è risultato non punibile per difetto di querela; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo dedotto, in quanto è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale la circostanza del nesso teleologico, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen., è configurabile anche quando il reato-fine sia perseguibile a querela di parte e questa non sia stata presentata: tenuto conto che tale aggravante intende punire la maggiore pericolosità della condotta delittuosa, essendo, pertanto, indifferente che il reato-fine sia stato solo tentato ovvero che allo stesso sia applicabile una causa di non punibilità, di estinzione del reato o di improcedibilità (così, tra le tante, Sez. 3, n. 52135 del 19/06/2018, Bellilli, Rv. 275456); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34803/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 17629/2021) premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado dell'8 febbraio 2014 con la quale il Tribunale di Bologna, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato Slim Makni in relazione ai reati di resistenza aggravata a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie aggravate, commessi in Bologna il 7 febbraio 2014; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen., per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla richiesta di esclusione della circostanza aggravante teleologica, in ragione del fatto che il reato fine è risultato non punibile per difetto di querela; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo dedotto, in quanto è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale la circostanza del nesso teleologico, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen., è configurabile anche quando il reato-fine sia perseguibile a querela di parte e questa non sia stata presentata: tenuto conto che tale aggravante intende punire la maggiore pericolosità della condotta delittuosa, essendo, pertanto, indifferente che il reato-fine sia stato solo tentato ovvero che allo stesso sia applicabile una causa di non punibilità, di estinzione del reato o di improcedibilità (così, tra le tante, Sez. 3, n. 52135 del 19/06/2018, Bellilli, Rv. 275456); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo;
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAKNI SLIM nato il 03/07/1978 avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; (R.G.N. 17629/2021) premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado dell'8 febbraio 2014 con la quale il Tribunale di Bologna, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato Slim Makni in relazione ai reati di resistenza aggravata a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie aggravate, commessi in Bologna il 7 febbraio 2014; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen., per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla richiesta di esclusione della circostanza aggravante teleologica, in ragione del fatto che il reato fine è risultato non punibile per difetto di querela; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo dedotto, in quanto è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale la circostanza del nesso teleologico, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen., è configurabile anche quando il reato-fine sia perseguibile a querela di parte e questa non sia stata presentata: tenuto conto che tale aggravante intende punire la maggiore pericolosità della condotta delittuosa, essendo, pertanto, indifferente che il reato-fine sia stato solo tentato ovvero che allo stesso sia applicabile una causa di non punibilità, di estinzione del reato o di improcedibilità (così, tra le tante, Sez. 3, n. 52135 del 19/06/2018, Bellilli, Rv. 275456); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il Con91Qlierstensore Il Presidente rile rt4nna Pet