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Ordinanza — n. 34802/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34802/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34802/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO ANTONIETTA nato a FIRENZE il 21/04/1966 avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILA Pata-av~-al4e-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; e (R.G.N. 17570/2021) premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello de L'Aquila, in accoglimento di una richiesta formulata dalle parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., riformava parzialmente la pronuncia di condanna di primo grado emessa il 27 novembre 2020 dal Tribunale di Vasto, concedendo le attenuanti generiche e riducendo la pena inflitta ad Antonietta Di Rocco - che aveva rinunciato agli altri motivi della sua impugnazione - in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n.309 del 1990, commesso in San Salvo il 27 aprile 2019; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputata, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di esaminare il motivo riguardante l'applicazione della confisca del denaro sequestrato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, in quanto è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (così, tra le molte, Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34802/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 17570/2021) premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello de L'Aquila, in accoglimento di una richiesta formulata dalle parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., riformava parzialmente la pronuncia di condanna di primo grado emessa il 27 novembre 2020 dal Tribunale di Vasto, concedendo le attenuanti generiche e riducendo la pena inflitta ad Antonietta Di Rocco - che aveva rinunciato agli altri motivi della sua impugnazione - in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n.309 del 1990, commesso in San Salvo il 27 aprile 2019; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputata, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di esaminare il motivo riguardante l'applicazione della confisca del denaro sequestrato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, in quanto è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (così, tra le molte, Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo;

Parole chiave

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soppressione di prestazioni d'invalidità concorso di motivi di sospensione protezione dalla disdetta revoca dell'opposizione clausola di coscienza verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
17570/2021) premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello de L'Aquila, in accoglimento di una richiesta formulata dalle parti ai sensi dell'art. 599 bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO ANTONIETTA nato a FIRENZE il 21/04/1966 avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILA Pata-av~-al4e-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; e (R.G.N. 17570/2021) premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello de L'Aquila, in accoglimento di una richiesta formulata dalle parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., riformava parzialmente la pronuncia di condanna di primo grado emessa il 27 novembre 2020 dal Tribunale di Vasto, concedendo le attenuanti generiche e riducendo la pena inflitta ad Antonietta Di Rocco - che aveva rinunciato agli altri motivi della sua impugnazione - in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n.309 del 1990, commesso in San Salvo il 27 aprile 2019; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputata, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di esaminare il motivo riguardante l'applicazione della confisca del denaro sequestrato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, in quanto è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (così, tra le molte, Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il Presidente na Petruzzellis —E-1-17-5--;77:777