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Ordinanza — n. 34801/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34801/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34801/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANSOURI MUSTAPHA nato il 20/05/1995 avverso la sentenza del 29/03/2021 del TRIBUNALE di MILANO ELI a14e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; (R.G.N. 17305/2021) premesso che con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Milano disponeva nei confronti di Mustapha Mansouri l'applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n.309 del 1990, commesso in Milano il 7 gennaio 2019; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo la violazione di legge per essere stata attestato il deposito della motivazione da un cancelliere diverso da quello che aveva firmato il verbale di udienza, circostanza che avrebbe fatto decorrere un nuovo e diverso termine per impugnare; nonché per avere il tribunale omesso di motivare la decisione concernente l'inapplicabilità nel caso di specie dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, in quanto la sentenza gravata, pronunciata il 29 marzo 2021 e depositata con motivazione contestuale in pari data, doveva essere impugnata entro il termine di quindici giorni previsto dall'art. 585, commi 1, lett. a), cod. proc. pen., termine che nel caso di specie non è stato rispettato: essendo a tal fine ininfluente che l'attestazione di deposito sia stata sottoscritta da un assistente giudiziario diverso da quello che aveva redatto il verbale di udienza, non essendovi ragione alcuna per dubitare che si tratti di motivazione contestuale alla decisione; che resta così assorbito l'esame del secondo motivo del ricorso; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34801/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 17305/2021) premesso che con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Milano disponeva nei confronti di Mustapha Mansouri l'applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n.309 del 1990, commesso in Milano il 7 gennaio 2019; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo la violazione di legge per essere stata attestato il deposito della motivazione da un cancelliere diverso da quello che aveva firmato il verbale di udienza, circostanza che avrebbe fatto decorrere un nuovo e diverso termine per impugnare; nonché per avere il tribunale omesso di motivare la decisione concernente l'inapplicabilità nel caso di specie dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, in quanto la sentenza gravata, pronunciata il 29 marzo 2021 e depositata con motivazione contestuale in pari data, doveva essere impugnata entro il termine di quindici giorni previsto dall'art. 585, commi 1, lett. a), cod. proc. pen., termine che nel caso di specie non è stato rispettato: essendo a tal fine ininfluente che l'attestazione di deposito sia stata sottoscritta da un assistente giudiziario diverso da quello che aveva redatto il verbale di udienza, non essendovi ragione alcuna per dubitare che si tratti di motivazione contestuale alla decisione; che resta così assorbito l'esame del secondo motivo del ricorso; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo;

Parole chiave

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tempestività dell'inoltro eccezioni processuali tardive allegazioni insufficientemente motivate motivazione tardiva restituzione del termine scaduto durata ragionevole del procedimento

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANSOURI MUSTAPHA nato il 20/05/1995 avverso la sentenza del 29/03/2021 del TRIBUNALE di MILANO ELI a14e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; (R.G.N. 17305/2021) premesso che con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Milano disponeva nei confronti di Mustapha Mansouri l'applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n.309 del 1990, commesso in Milano il 7 gennaio 2019; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo la violazione di legge per essere stata attestato il deposito della motivazione da un cancelliere diverso da quello che aveva firmato il verbale di udienza, circostanza che avrebbe fatto decorrere un nuovo e diverso termine per impugnare; nonché per avere il tribunale omesso di motivare la decisione concernente l'inapplicabilità nel caso di specie dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, in quanto la sentenza gravata, pronunciata il 29 marzo 2021 e depositata con motivazione contestuale in pari data, doveva essere impugnata entro il termine di quindici giorni previsto dall'art. 585, commi 1, lett. a), cod. proc. pen., termine che nel caso di specie non è stato rispettato: essendo a tal fine ininfluente che l'attestazione di deposito sia stata sottoscritta da un assistente giudiziario diverso da quello che aveva redatto il verbale di udienza, non essendovi ragione alcuna per dubitare che si tratti di motivazione contestuale alla decisione; che resta così assorbito l'esame del secondo motivo del ricorso; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 tensore Il Presidente An a Petx-