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Ordinanza — n. 34800/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34800/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34800/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Falone Domenico, in ordine al reato di furto. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale sostiene che l'imputato avrebbe dovuto essere assolto.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34800/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. nei confronti di Falone Domenico, in ordine al reato di furto. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale sostiene che l'imputato avrebbe dovuto essere assolto.

Parole chiave

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risarcimento per atto illecito ricorso per risarcimento danni ricorso per cassazione azione civile imputazione di furto ricorso per inadempienza

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALONE DOMENICO nato a TERAMO il 12/11/1983 avverso la sentenza del 13/09/2019 del TRIBUNALE di TERAMO Ldato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Falone Domenico, in ordine al reato di furto.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale sostiene che l'imputato avrebbe dovuto essere assolto.

3. Il ricorso è inammissibile. La doglianza proposta esula dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.. Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen..

4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ,delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il ConsigljØe stensore Il Presidente Elisabtta À1orosini Stefagyrbkla (L , DEPOSCEATA IN C