Ordinanza — n. 34799/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAVISCHI ARMANDO nato a MILANO il 19/03/1952 avverso la sentenza del 19/06/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato Zavischi Armando per lesioni personali gravi in danno di Alberighi Gabriele; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando, con quattro motivi, vizio di motivazione in punto di ricostruzione del fatto (segnatamente con riguardo alla sussistenza dell'aggravante), di diniego dell'attenuante della provocazione e delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza nonché in ordine alla determinazione del quantum di pena irrogata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 34799/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nella specie, poi, l'irrogazione di una pena di poco superiore al limite edittale, la gravità del danno arrecato alla persona offesa e i precedenti penali dell'imputato rendono pienamente ragione del lieve scostamento dal minimo del giudizio di comparazione tra circostanze, siccome effettuato (in tal senso Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931). - La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, che stimasi equo determinare in Euro 3000,00.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAVISCHI ARMANDO nato a MILANO il 19/03/1952 avverso la sentenza del 19/06/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato Zavischi Armando per lesioni personali gravi in danno di Alberighi Gabriele; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando, con quattro motivi, vizio di motivazione in punto di ricostruzione del fatto (segnatamente con riguardo alla sussistenza dell'aggravante), di diniego dell'attenuante della provocazione e delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza nonché in ordine alla determinazione del quantum di pena irrogata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato sotto tutti i profili dedotti. La motivazione del giudice d'appello si lascia apprezzare, infatti, per organicità, completezza e logicità, sicché del tutto insussistenti sono i vizi lamentati. Quanto all'aggravante ex art. 583, comma 1, n. 1 cod.pen. non corrisponde a verità che i giudici di merito si siano attenuti solamente alle dichiarazioni della persona offesa, essendo presente agli atti (allegato al verbale di udienza del 10/3/2017) certificazione dell'Unità Operativa di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale di Circolo del 31/3/2015, in cui si attesta un "danno olfattivo" correlato al trauma ricevuto, cha ha comportato la frattura delle ossa nasali; certificazione di cui il ricorrente ha palesemente ignorato la presenza.
Quanto all'attenuante della provocazione, correttamente è stata esclusa dai giudici di merito, in quanto una discussione, per quanto accesa, intercorsa nel corso di un'assemblea condominiale, non consente di riconoscere quel fatto ingiusto che integra la provocazione, se non altro perché non ne sono stati lumeggiati i contenuti. Quanto al trattamento sanzionatorio, va ribadito che lo stesso è riservato al prudente apprezzamento del giudice di merito, su cui, a meno di evidenti discrasie con le evidenze processuali e con i criteri della logica, non sono consentiti interventi rivalutativi del giudice di legittimità.
Nella specie, poi, l'irrogazione di una pena di poco superiore al limite edittale, la gravità del danno arrecato alla persona offesa e i precedenti penali dell'imputato rendono pienamente ragione del lieve scostamento dal minimo del giudizio di comparazione tra circostanze, siccome effettuato (in tal senso Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931). - La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, che stimasi equo determinare in Euro 3000,00.
P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/7/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente (Irene Scordama