Ordinanza — n. 34798/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RISTANOVIC OLIVERA nato il 28/08/1967 avverso la sentenza del 08/10/2018 del GIUDICE DI PACE di TRIESTEdato avvrS0 alIe 1i8 "; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che con l'impugnata sentenza il Giudice di pace di Trieste ha condannato Ristanovic Olivera per lesioni personali in danno di Trabaldo Natalina; - che avverso detta sentenza ha proposto appello l'imputata a mezzo dell'avv. Andrea Polacco, denunciando violazione di legge in punto di sussistenza del fatto; - che il Tribunale di Triste ha rilevato l'inammissibilità delMppello - siccome contenente unicamente pronuncia di condanna a pena pecuniaria - e, constatata l'esistenza di una volontà impugnatoria, ha trasmesso gli atti a questa Corte per quanto di competenza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 34798/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Andrea Polacco, denunciando violazione di legge in punto di sussistenza del fatto; - che il Tribunale di Triste ha rilevato l'inammissibilità delMppello - siccome contenente unicamente pronuncia di condanna a pena pecuniaria - e, constatata l'esistenza di una volontà impugnatoria, ha trasmesso gli atti a questa Corte per quanto di competenza.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RISTANOVIC OLIVERA nato il 28/08/1967 avverso la sentenza del 08/10/2018 del GIUDICE DI PACE di TRIESTEdato avvrS0 alIe 1i8 "; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza il Giudice di pace di Trieste ha condannato Ristanovic Olivera per lesioni personali in danno di Trabaldo Natalina; - che avverso detta sentenza ha proposto appello l'imputata a mezzo dell'avv. Andrea Polacco, denunciando violazione di legge in punto di sussistenza del fatto; - che il Tribunale di Triste ha rilevato l'inammissibilità delMppello - siccome contenente unicamente pronuncia di condanna a pena pecuniaria - e, constatata l'esistenza di una volontà impugnatoria, ha trasmesso gli atti a questa Corte per quanto di competenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che l'impugnazione va dichiarata inammissibile, in quanto, essendo qualificabile come ricorso, avrebbe dovuto essere proposta da difensore iscritto all'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio in cassazione. Tanto non è avvenuto, in quanto l'avv. Andrea Polacco non è abilitato al patrocinio suddetto; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso, scrutinata de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen., comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, che stimasi equo determinare nella misura di Euro 4.000,00. P. T. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente (Irene Scordamaglia) (Stef o Pall LA