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Ordinanza — n. 34797/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34797/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34797/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di Radosav Kuki per il reato di furto in abitazione. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo tre motivi: nullità assoluta dell'intero giudizio per vizi nelle notifiche all'imputato conseguenti alla incompletezza delle ricerche ex art. 159 cod. proc. pen.; violazione di legge processuale per mancata pronuncia circa la richiesta di rinvio del difensore per legittimo impedimento; difetto di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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art. 159 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34797/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo tre motivi: nullità assoluta dell'intero giudizio per vizi nelle notifiche all'imputato conseguenti alla incompletezza delle ricerche ex art. 159 cod. proc. pen.; violazione di legge processuale per mancata pronuncia circa la richiesta di rinvio del difensore per legittimo impedimento; difetto di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio.

Parole chiave

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istanza di ricusazione tardiva atto tardivo ritardo ingiustificato tempestività dell'invio postale termine di comunicazione restituzione del termine scaduto

Disposizioni normative citate

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art. 159 cod. proc. pen
Al fini della notifica dell'estratto contumaciale, sono state espletate le ricerche di cui all'art. 159 cod. proc. pen., con esito negativo, di talché l'imputato è stato dichiarato irreperibile dalla Corte di appello con decreto del 27 novembre 2018.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADOSAV KUKI nato a SABAUDIA il 20/08/1979 avverso la sentenza del 24/05/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZEavviso alle partii] udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; ,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di Radosav Kuki per il reato di furto in abitazione.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo tre motivi: nullità assoluta dell'intero giudizio per vizi nelle notifiche all'imputato conseguenti alla incompletezza delle ricerche ex art. 159 cod. proc. pen.; violazione di legge processuale per mancata pronuncia circa la richiesta di rinvio del difensore per legittimo impedimento; difetto di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è inammissibile per tardività.

4. Si applica il regime della contumacia, poiché la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 10 febbraio 2004. La sentenza di secondo grado, qui impugnata, è stata deliberata il 24 maggio 2018, con l'assegnazione, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., del termine di 60 giorni per il deposito della motivazione. La sentenza è stata depositata tempestivamente. Al fini della notifica dell'estratto contumaciale, sono state espletate le ricerche di cui all'art. 159 cod. proc. pen., con esito negativo, di talché l'imputato è stato dichiarato irreperibile dalla Corte di appello con decreto del 27 novembre 2018.

L'estratto contumaciale è stato notificato all'imputato presso il difensore a norma dell'art. 159 cod. proc. pen., tramite posta elettronica certificata trasmessa e ricevuta il 29 novembre 2018. Da tale data decorre il termine di 45 giorni (art. 585, comma 1, lettera c) per proporre impugnazione. Il 13 gennaio 2019, in assenza di impugnazioni, la sentenza è divenuta irrevocabile. Il ricorso per cassazione —presentato dal difensore dell'imputato il 24 gennaio 2019 mediante deposito presso il Tribunale di Roma (successivamente inviato alla Corte di appello di Firenze) — è tardivo.

5. Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen..

6. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021