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Ordinanza — n. 34795/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding rehabilitation denial due to unfulfilled civil obligations and foreign conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34795/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the applicant's claims regarding the composition of the surveillance tribunal and the prescription of civil debts. The appellate court correctly noted that the judge who issued the original order could also rule on the opposition without incompatibility issues. Furthermore, the court affirmed that the failure to fulfill civil obligations arising from the crime remains a valid ground for denying rehabilitation even if those obligations have become time-barred, and that the applicant's foreign conviction for fraud further demonstrated a lack of good conduct.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; Art. 667, comma 4 cod. proc. pen.; The denial of rehabilitation for a convicted person who has not fulfilled civil obligations remains valid even if such obligations are prescribed, and the judge who issued the original order is not incompatible with ruling on the opposition.

Parole chiave

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rehabilitation denial civil obligations prescription of debts good conduct requirement foreign conviction incompatibility of judges surveillance tribunal successo d'integrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 667, comma 4 cod. proc. pen.
Muovendo dall'analisi del primo motivo, osserva il Collegio che nel procedimento di esecuzione, il giudice che ha adottato il provvedimento de plano non è incompatibile a pronunciarsi sull'opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod.
Art. 34 cod. proc. pen.
Né potrebbe opinarsi che l'art. 34, comma 2, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Giuseppe Sergi, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 34 cod. proc. pen
Né potrebbe opinarsi che l'art. 34, comma 2, cod.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 18872 del 17/3/2016, Cinquegrana
Sez. 6, n. 32419 del 15/07/2009, Reitano
267021 - 01; Sez. 6, n. 32419 del 15/07/2009, Reitano, Rv.
Sez. 1, n. 14928 del 21/2/2008, Marchitelli
245198 - 01; Sez. 1, n. 14928 del 21/2/2008, Marchitelli, Rv.
Sez. 1, n. 45765 del 25/11/2008, Piedigaci
Sez. 1, n. 23343 del 26/2/2015, Tato'
Sez. 1, n. 11572 del 5/2/2013, Faye
Quanto, poi, alla mancanza del requisito della buona condotta, esso postula non soltanto l'assenza di ulteriori elementi negativi, la cui esistenza è comunque apprezzabile in senso sfavorevole all'istante (Sez. 1, n. 11572 del 5/2/2013, Faye, Rv.
Sez. 1, n. 39809 del 2/10/2008, Lombardo
255157; Sez. 1, n. 39809 del 2/10/2008, Lombardo, Rv.
Sez. 1, n. 196 del 3/12/2002, Rega
Sez. 1, n. 13753 del 21/1/2020, Dondi
Sez. 1, n. 13753 del 21/1/2020, Dondi, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUCERA LEONARDO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 30/01/1963 avverso l'ordinanza del 19/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 19/1/2021, il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria ha rigettato l'opposizione proposta nell'interesse di Leonardo Nucera avverso l'ordinanza dello stesso Tribunale del 21/7/2020 che aveva respinto l'istanza di riabilitazione dal medesimo avanzata in relazione alle sentenze di condanna emesse:

1) dal Tribunale di Reggio Calabria il 15/10/2001, definitiva il 29/6/2006, per il reato di danneggiamento, commesso il 16/12/1999;

2) dalla Corte di appello di Messina il 24/5/2007, irrevocabile il 24/9/2008, per i reati di cui agli artt. 73 e 74, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi tra il 1994 e il 1996.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Nucera, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Giuseppe Sergi, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione di norme processuali con violazione del diritto di difesa, atteso che il Collegio del Tribunale di sorveglianza sarebbe stato composto, sia in occasione della prima decisione, sia in sede di opposizione, dalla dott.ssa Tortorella, la quale avrebbe dovuto essere incompatibile ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen. e in base alle sentenze della Corte costituzionale nn. 224 del 6/7/2001 e 183 del 9/7/2013. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale processuale e sostanziale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto dell'opposizione. Sotto un primo profilo, il Tribunale di sorveglianza avrebbe illegittimamente attribuito rilevanza a una sentenza straniera mai riconosciuta dallo Stato italiano. Sotto altro aspetto, il credito derivante dal danno inferto alla persona offesa e che Nucera non avrebbe onorato sarebbe stato prescritto, considerato il tempo trascorso dai fatti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Muovendo dall'analisi del primo motivo, osserva il Collegio che nel procedimento di esecuzione, il giudice che ha adottato il provvedimento de plano non è incompatibile a pronunciarsi sull'opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. avverso il medesimo provvedimento (Sez. 1, n.18872 del 17/3/2016, Cinquegrana, Rv. 267021 - 01; Sez. 6, n. 32419 del 15/07/2009, Reitano, Rv. 245198 - 01; Sez. 1, n. 14928 del 21/2/2008, Marchitelli, Rv. 240165 - 01). E analoga disciplina, salvo che sia diversamente stabilito (si veda, ad esempio, l'art. 30 -bis, quarto comma, Ord. pen.), deve trovare applicazione nel procedimento di sorveglianza, che a quello di esecuzione si ispira, secondo la generale previsione dell'art. 678, comma 1, cod. proc. pen.

Né potrebbe opinarsi che l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. del medesimo giudice che ha emesso il provvedimento opposto, sia costituzionalmente illegittimo per contrasto con gli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., in quanto le ipotesi di incompatibilità presuppongono che le valutazioni di merito, per assumere valore pregiudicante, appartengano a gradi o a fasi diverse del processo, mentre il giudizio di opposizione non ha natura di impugnazione, né rappresenta una fase distinta ed autonoma, ma integra un segmento, nell'ambito di un procedimento unitario, attraverso il quale si attua, in via eventuale e su iniziativa della parte stessa, il contraddittorio pieno, onde la decisione non reca pregiudizio alcuno ai canoni di imparzialità e terzietà del giudice. (Sez. 1, n. 30638 del 14/2/2017, Lombardo, Rv. 270959 - 01).

In ogni caso, anche qualora si volesse ritenere trattarsi di un caso di incompatibilità, non per questo il provvedimento impugnato sarebbe nullo, poiché la giurisprudenza di legittimità è costantemente nel senso che le norme che prevedono cause di incompatibilità del giudice non attengono alla capacità del medesimo quale organo giudiziario, mentre la loro violazione può determinare la astensione o costituire motivo di ricusazione del giudice ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., ma non anche la nullità della sentenza o del provvedimento pronunciato in violazione della regola di incompatibilità (Sez. 1, n. 35216 del 19/4/2018, Illiano, Rv. 273852-01).

Ricusazione che, nella specie, non è stata fatta valere tempestivamente.

3. Quanto, poi, al secondo motivo di doglianza, rileva il Collegio che con riferimento al mancato adempimento delle obbligazioni civili relative al danno recato alla persona offesa del delitto di danneggiamento di cui alla sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 15/10/2001 (sub 1), la giurisprudenza di legittimità afferma che il divieto di concessione della riabilitazione al condannato che non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato non viene meno neppure nel caso in cui sia maturato il termine di prescrizione delle stesse obbligazioni (Sez. 1, n. 45765 del 25/11/2008, Piedigaci, Rv. 242340 - 01) e che l'eventuale estinzione del credito relativo a tali obbligazioni civili può essere dichiarata soltanto dal giudice civile competente e non anche, in sede penale, sulla base del mero decorso del tempo, essendo necessario accertare se vi sia stata interruzione o sospensione del termine di prescrizione, sicché, a tali fini, la semplice inattività della persona offesa non può essere interpretata come rinuncia (Sez. 1, n. 23343 del 26/2/2015, Tato', Rv. 263783 - 01). 3.1.

Quanto, poi, alla mancanza del requisito della buona condotta, esso postula non soltanto l'assenza di ulteriori elementi negativi, la cui esistenza è comunque apprezzabile in senso sfavorevole all'istante (Sez. 1, n. 11572 del 5/2/2013, Faye, Rv. 255157; Sez. 1, n. 39809 del 2/10/2008, Lombardo, Rv. 241652 - 01), bensì prove effettive e costanti di buona condotta, che a loro volta non consistono nella mera astensione dal compimento di reati, ma richiedono il mantenimento di uno stile di vita improntato al rispetto delle regole della vita sociale (Sez. 1, n. 196 del 3/12/2002, dep. 2003, Rega, Rv. 223027).

A tal fine, possono certamente essere valorizzate anche le informazioni di polizia, da sottoporre ad autonomo vaglio da parte del tribunale di sorveglianza senza che sia necessario alcun accertamento giudiziale della responsabilità (cfr. Sez. 1, n. 13753 del 21/1/2020, Dondi, Rv. 278937 - 01), e ovviamente anche le fonti conoscitive che riguardano la condotta tenuta all'estero, ivi compresa la sentenza, ormai definitiva, pronunciata dall'Autorità giudiziaria della Confederazione Svizzera nel 2018, per condotte di truffa e falsità documentale.

Condotte che il Tribunale di sorveglianza può apprezzare autonomamente, come avvenuto nel caso di specie, avendo il Collegio reggino correttamente ricavato dalla nuova violazione delle leggi penali, stavolta dello Stato elvetico, la riprova della mancata maturazione di uno stile di vita improntato al rispetto delle regole giuridiche e sociali. Ne consegue la manifesta infondatezza delle censure svolte con il secondo motivo di doglianza.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, i-L 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 3/6/2021 Il Consigliere esten