Ordinanza — n. 34794/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 14/9/2020, la Corte di appello di Messina, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato, nei confronti di Carmelo Crisafulli e di Sebastiano Torre, le richieste di riconoscimento in executivis della continuazione in relazione ai reati oggetto delle sentenze di condanna pronunciate: per Torre, dalla stessa Corte il 19/7/2017 con riferimento al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (e reati connessi), in rapporto alla rapina aggravata (e reati connessi) accertati con sentenza della stessa Corte del 27/1/2017; per Crisafulli, dalla Corte di assise di appello di Messina del 9/3/2016 con riferimento al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., in rapporto alla rapina aggravata (e reati connessi) accertati con sentenza della Corte di appello di Messina del 19/7/2017.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416-bis cod. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34794/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore di fiducia di Sebastiano Torre e Carmelo Crisafulli, avv. Decimo Lo Presti, ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione. Nel dettaglio, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CRISAFULLI CARMELO nato a MESSINA il 07/04/1990 TORRE SEBASTIANO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 03/03/1977 avverso l'ordinanza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 14/9/2020, la Corte di appello di Messina, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato, nei confronti di Carmelo Crisafulli e di Sebastiano Torre, le richieste di riconoscimento in executivis della continuazione in relazione ai reati oggetto delle sentenze di condanna pronunciate: per Torre, dalla stessa Corte il 19/7/2017 con riferimento al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (e reati connessi), in rapporto alla rapina aggravata (e reati connessi) accertati con sentenza della stessa Corte del 27/1/2017; per Crisafulli, dalla Corte di assise di appello di Messina del 9/3/2016 con riferimento al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., in rapporto alla rapina aggravata (e reati connessi) accertati con sentenza della Corte di appello di Messina del 19/7/2017.
Secondo il Collegio, infatti, doveva escludersi che la rapina, pur essendo stata commessa in zona di influenza della consorteria mafiosa di cui entrambi facevano Parte, fosse stata programmata nell'ambito di essa, avuto riguardo alle modalità esecutive della stessa e alla estemporaneità con cui i due si erano rivolti ad altro associato, tale Artino, contando sull'aiuto che costui avrebbe potuto offrire loro in ragione della comune militanza mafiosa.
2. Il difensore di fiducia di Sebastiano Torre e Carmelo Crisafulli, avv. Decimo Lo Presti, ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione. Nel dettaglio, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., che la motivazione del provvedimento impugnato sia manifestamente illogica nella misura in cui essa qualificherebbe la rapina come delitto «comune», quindi commesso nell'ambito dell'accordo associativo (posto che, diversamente, non sarebbe comprensibile il senso di una tale qualificazione), ma, al contempo, concluderebbe nel senso di escludere la continuazione. Inoltre, l'affermazione della Corte territoriale secondo cui la decisione di rivolgersi a Artino sarebbe stata estemporanea, colliderebbe con il contenuto della sentenza del 27/1/2017, dove, a pagina 5, si riporterebbe che, secondo lo stesso Artino, Torre non sarebbe stato d'accordo ad attuare la rapina con le modalità con cui, poi, essa avrebbe avuto luogo, progettando di attendere la chiusura del supermercato e l'uscita della cassiera al fine di fermarla per strada e impossessarsi del denaro. Ciò dimostrerebbe l'interlocuzione preliminare tra Artino e Torre in ordine alle armi da utilizzare, tanto da non potersi escludere che Artino fosse a conoscenza della rapina fin dal principio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibilehy zAltr,Ìvyt1);
2. Osserva preliminarmente il Collegio che la continuazione presuppone l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente dell'imputato nella loro specificità, almeno a grandi linee; situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità. A tal fine, il giudice dell'esecuzione, non diversamente da quanto avviene nel processo di cognizione, è chiamato a compiere una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluno di tali indici se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (così Sez.
U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Con specifico riferimento, poi, ai reati associativi, va ribadito che è ipotizzabile l'esistenza della continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si era determinato a fare ingresso nel sodalizio (tra le tante, Sez. 1, n. 23818 del 22/6/2020, Toscano, Rv. 279430).
3. Tanto premesso, rileva il Collegio che il provvedimento impugnato ha sottolineato, coerentemente con la delineata cornice di principio, come nella specie non ricorresse alcun concreto elemento idoneo a dimostrare che la rapina rientrasse nell'ambito delle attività criminali dell'associazione mafiosa dei "barcellonesi", operante in Barcellona Pozzo di Gotto e Mazzarà Sant'Andrea, di cui i due facevano parte, tenuto conto del fatto che: la rapina non era stata commessa avvalendosi del metodo mafioso, essendo stata eseguita da persone travisate con casco da motociclista, le quali non avevano fatto affidamento sul timore derivante dalla loro appartenenza all'associazione mafiosa per scongiurare la propria eventuale identificazione, né essa era funzionale a finanziare il sodalizio criminale; la rapina non era stata programmata, sia pure nelle linee essenziali, al momento dell'ingresso nell'associazione mafiosa da parte dei due imputati; i contatti avuti con altro associato, tale Salvatore Artino, anche a voler ritenere che costui fosse stato messo a conoscenza del piano delittuoso, come sostenuto dalla difesa, non potevano ritenersi per ciò solo indicativi della riconducibilità dell'azione al programma del sodalizio, dovendo concludersi che i due si fossero rivolti a un associato solo dopo la rapina per aiutarli, in nome dei vincoli di solidarietà criminale che li legavano, senza che ciò potesse considerarsi indicativo dell'esistenza di un unico disegno criminoso. 3.1.
A fronte di tale motivazione, congrua e logica, il ricorso si è limitato a ribadire le argomentazioni poste a fondamento dell'istanza originaria e già puntualmente scrutinate dal provvedimento impugnato (come per la circostanza che Artino fosse a conoscenza, fin dall'inizio, del programma esecutivo della rapina), ribadendo la rilevanza degli elementi già sottolineati in quella sede con argomentazioni non suscettibili di scalfire il coerente apparato giustificativo della decisione impugnata. Mentre del tutto congetturale è l'affermazione secondo cui dalla definizione della rapina come delitto «comune» potrebbe trarsi una conferma della sua riconducibilità al programma dell'associazione, assumendo la locuzione utilizzata un significato del tutto opposto rispetto a quello attribuitogli.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro per ciascun ricorrente. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 3/6/2021 Il COr191 liere estens