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Ordinanza — n. 34793/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34793/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34793/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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dalla Corte di appello di Messina in data 13/4/2041_, irrevocabile il 22/1/2013, con la quale era stato condannato per i reati di cui agli artt. 582, 583, 635, 611 cod. pen. tutti aggravati ex art. 7, dl. n. 152 del 1991 e di cui all'art. 9, comma 2, legge n. 1423 del 1956, commessi in Sant'Agata di Militello il 13/8/2004; ;

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, artt. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34793/2021 — snpen · Corte di Cassazione: dalla Corte di appello di Messina in data 14/6/2013, irrevocabile il 28/10/2015, con la quale è stato condannato per i reati di estorsione aggravata ex art. 7„ dl. n. 152 del 1991, commessi in Sant'Agata di Militello tra gennaio e luglio 2013.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione ritardo ingiustificato dell'azione penale revisione della sentenza penale reati violenti minaccia nel diritto penale crimine di aggressione

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Francesco Branca, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
artt. 81 cod. pen
pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAROTTA BIAGIO nato a BECKUM( GERMANIA) il 12/08/1972 avverso l'ordinanza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

bL2DSZPSTI 1. Con ordinanza in data 4/1/2021, la Corte di appello di Messina, in qualità di giudice dell'esecuzione, rigettò, nei confronti di Biagio Marotta, la richiesta di riconoscimento in executivis della continuazione in relazione ai reati oggetto delle sentenze di condanna pronunciate:

1) dalla Corte di appello di Messina in data 13/4/2041_, irrevocabile il 22/1/2013, con la quale era stato condannato per i reati di cui agli artt. 582, 583, 635, 611 cod. pen. tutti aggravati ex art. 7, dl. n. 152 del 1991 e di cui all'art. 9, comma 2, legge n. 1423 del 1956, commessi in Sant'Agata di Militello il 13/8/2004; ;

2) dalla Corte di appello di Messina in data 14/6/2013, irrevocabile il 28/10/2015, con la quale è stato condannato per i reati di estorsione aggravata ex art. 7„ dl. n. 152 del 1991, commessi in Sant'Agata di Militello tra gennaio e luglio 2013.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Marotta per mezzo del difensore di fiducia, avv. Francesco Branca, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., per avere l'ordinanza impugnata affermato che non sarebbero stati forniti dal condannato gli indici rilevatori che i reati de quibus fossero stati realizzati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, benché la difesa avesse puntualmente indicato detti elementi, evidenziando di essere kastato riconosciuto colpevole di aver commesso diversi delitti in un lasso di tempo contenuto (tra gennaio 2003 e agosto 2004), nel comune di Sant'Agata di Militello, mentre si trovava sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza e con modalità esecutive omogene (uso di armi, intimidazione alla persona, violenza/minaccia, danneggiamenti preannunciati o portati a cordpimento). 2.2.

Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione in relazione al rigetto dell'istanza di applicazione delle disciplina della continuazione. Il Giudice dell'esecuzione sosterrebbe che Marotta non avesse specificato gli elementi indicativi di una medesima risoluzione criminosa e, nel contempo, affermerebbe che egli avesse indicato che i fatti fossero aggravati dall'essere stati commessi da persona sottoposta a misura di prevenzione e in un contesto di contiguità spazio-temporale.

Argomentazione, questa, con la quale la motivazione del provvedimento reiettivo non si confronterebbe in nessun modo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Osserva preliminarmente il Collegio che la continuazione presuppone l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della leggeipenale, già presenti nella mente dell'imputato nella loro specificità, almeno a grandi linee; situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità. A tal fine, il giudice dell'esecuzione, non diversamente da quanto avviene nel processo di cognizione, è chiamato a compiere una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluno di tali indici se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (così Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

3. Tanto premesso, rileva il Collegio che,, nel caso di specie, il Giudice dell'esecuzione ha correttamente evidenziato come l'allegazione difensiva non consentisse di enucleare circostanze di fatto indicative di una comune risoluzione criminosa tra gli episodi oggetto delle sentenze menzionate, tenuto conto della notevole diversità dei fatti (trattandosi, nel caso dei reati di cui alla sentenza sub 1, di lesioni gravi commesse in danno di un cugino a seguito di un diverbio, nonché del danneggiamento dell'autovettura del congiunto e delle minacce rivoltegli affinché ritrattasse alcune dichiarazioni; e, nel caso dei reati di cui alla sentenza sub 2), dell'estorsione aggravata in danno dei titolare di un bar), dell'arco temporale tutt'altro che contenuto (pari a oltre un anno), reputando non significative, per converso, la circostanza che i fatti fossero stati commessi nel medesimo contesto di luogo e da persona sottoposta a misura di prevenzione. 3.1.

A fronte di tale motivazione, congrua e logica, oltre che rispettosa della già richiamata cornice di principio in materia di riconoscimento della continuazione, il ricorso si è limitato a ribadire gli elementi già posti a fondamento dell'istanza originaria, lamentando un inesistente profilo di contraddittorietà nel ragionamento svolto dal Giudice dell'esecuzione e, dunque, senza confrontarsi, in alcun modo, con il coerente apparato giustificativo della decisione qui impugnata, rispetto alla quale le doglianze difensive si connotano in termini di marcata aspecificità.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 3/6/2021 Il Consigli e estensore