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Ordinanza — n. 34791/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as plea of particular leniency was raised for the first time at appellate stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34791/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense raised the plea of particular leniency for the first time during the cassation proceedings. The lower court had convicted the defendant for failing to leave the country after an order, but the defense argued the offense was too minor to warrant punishment. The court ruled that this specific plea requires factual elements to be presented at the trial level and cannot be introduced for the first time at the appellate stage.

Regesto Legislator

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Art. 34 d.lgs. n. 274/2000; The plea of particular leniency for the first time in cassation is inadmissible as it involves factual appreciation reserved for the court of first instance.

Parole chiave

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particular leniency plea cassation inadmissibility first instance facts criminal procedure appeal leniency requirement allontanamento partenza illegale divieto di espulsione dei cittadini

Disposizioni normative citate

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Art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000
pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 34 del d.lgs.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Michela Romagnoli, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 14 comma 5-ter d.lgs. n. 286 del 1998
Con sentenza in data 6/11/2020, il Giudice di pace di Fermo ha condannato Javed Iqbal alla pena di 10.000 euro di multa inflitta per il reato di cui all'art. 14, comma 5 -ter, d.lgs.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Michela Romagnoli, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art.
art. 131-bis cod. pen
271877 - 01, pronunciata con riferimento all'omologa causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.).
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IQBAL SAVED nato il 17/01/1984 avverso la sentenza del 06/11/2020 del GIUDICE DI PACE di FERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 6/11/2020, il Giudice di pace di Fermo ha condannato Javed Iqbal alla pena di 10.000 euro di multa inflitta per il reato di cui all'art. 14, comma 5 -ter, d.lgs. n. 286 del 1998, per non avere ottemperato all'ordine di lasciare il territorio nazionale impartito dal Questore di Fermo in data 8/7/2019; fatto accertato in Fermo il 20/5/2020.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Iqbal, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Michela Romagnoli, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000. La norma incriminatrice tutelerebbe il bene giuridico "finale" della sicurezza pubblica nel territorio dello Stato, unitamente alla sanità pubblica e all'ordine pubblico, che nella specie sarebbe stato inciso da una lesione di particolare tenuità, tenuto conto delle modalità del fermo dell'imputato, avvenuto non a seguito di attività di repressione dei reati ma in occasione di un intervento dovuto a una lite tra coinquilini per questioni di quote di affitto e utenze, essendo stato, inoltre, accertato che l'imputato non era dedito ad attività criminali e non aveva precedenti penali o di polizia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Con l'unico motivo di ricorso, la difesa dell'imputato lamenta il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 34, d.lgs. n. 274 del 2000. Sul punto deve, tuttavia, osservarsi che l'applicazione dell'istituto in parola non era stata chiesta davanti al Giudice di pace, non potendo ritenersi la stessa ricompresa nella generica richiesta di assoluzione o di concessione dei «benefici di legge», attesa la sua specificità e la necessità di indicare, a sostegno, gli elementi eventualmente valutabili dal Giudice di pace. Pertanto, essa non può essere invocata, per la prima volta, in sede di legittimità, implicando un apprezzamento di profili fattuali rimessi alla cognizione del Giudice di merito e che, come tali, non sono direttamente scrutinabili dalla Corte di cassazione (cfr., tra le tante, Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877 - 01, pronunciata con riferimento all'omologa causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.).

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 3/6/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Carlip /keticli Enrico G