Ordinanza — n. 34790/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 22/6/2020, la Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, pronunciandosi in sede di rinvio a seguito di sentenza di parziale annullamento della Corte di cassazione in data 10/0g/201g, ha applicato a Lorenzo Zanoni, in relazione al reato di cui agli artt. 216 e 223, legge n. 267 del 1942, la pena accessoria della inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e dell'incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di cinque anni.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 37 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34790/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E in applicazione di tale pronuncia, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (così Sez. U, n. 28910 del 28/2/2019, Suraci, Rv. 276286-01; Sez. 3, n. 41061 del 20/6/2019, Paternò, Rv. 277972 - 01).
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANONI LORENZO nato a ARCO il 21/01/1970 erJ -;(72,)->o avverso la sentenza del 22/06/2020 della CORTE APPELLO\tEZ.DIST. di BOLZANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 22/6/2020, la Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, pronunciandosi in sede di rinvio a seguito di sentenza di parziale annullamento della Corte di cassazione in data 10/0g/201g, ha applicato a Lorenzo Zanoni, in relazione al reato di cui agli artt. 216 e 223, legge n. 267 del 1942, la pena accessoria della inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e dell'incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di cinque anni.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Zanoni, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Paolo Dal Rì, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza della motivazione in relazione alla rideterminazione della pena accessoria. Nel dettaglio, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., che la Corte di appello, nel rideterminare la durata della pena accessoria nella misura di 5 anni, abbia omesso qualsiasi riferimento ai criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. e alle argomentazioni logico-giuridicizche potrebbero consentire di comprendere l'iter seguito per addivenire alla decisione, limitandosi a un riassunto della condotta tenuta da Zanoni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Con la sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018 è stata dichiarata la illegittimità dell'art. 216, ultimo comma, del R.d. 16/3/1942, n. 267, nella parte in cui dispone che «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché che «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».
E in applicazione di tale pronuncia, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (così Sez. U, n. 28910 del 28/2/2019, Suraci, Rv. 276286-01; Sez. 3, n. 41061 del 20/6/2019, Paternò, Rv. 277972 - 01).
E con riferimento alla motivazione della relativa decisione, è stato, altresì, affermato che, con riferimento proprio alle pene accessorie previste per i reati fallimentari, ove la durata sia determinata in misura superiore alla media edittale è necessaria una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, ancor più ove sussista divaricazione nel trattamento sanzionatorio complessivo tra pena principale, irrogata nel minimo, e pene accessorie fissate nel massimo (Sez. 5, n. 1947 del 3/11/2020, dep. 2021, Maddem, Rv. 280668 - 01;
Sez. 5, n. 11329 del 9/12/2019, dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788 - 01; v. altresì Sez. 5, n. 12052 del 19/1/2021, Amorello, Rv. 280898 - 02, secondo cui, in tema di bancarotta, ai fini della determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, per la spiccata finalità special-preventiva delle stesse, assumono significativo rilievo, oltre alla gravità della condotta, anche tutti gli elementi fattuali indicativi della capacità a delinquere dell'agente).
3. Nel caso di specie, secondo quanto ammesso dallo stesso ricorrente, la Corte di appello di Trento ha motivato la propria decisione attraverso lo specifico clab riferimento alla gravità/condotta tenuta da Zanoni, evidenziando come egli avesse agito «spregiudicatamente nella gestione» delle società dichiarate fallite, incurante del danno ai creditori, sicuramente ingente, tanto da giustificare, da parte del Giudice di primo grado, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In questo modo, pur senza fare espresso richiamo all'art. 133 cod. pen., la Corte territoriale ha, comunque, preso in considerazione i criteri commisurativi indicati da tale disposizione codicistica, esplicitando il percorso logico-valutativo alla base del procedimento di determinazione della durata della pena accessoria, di tal che le censure difensive articolate in punto di adeguatezza della motivazione devono ritenersi manifestamente infondate.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n, 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Co