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Ordinanza — n. 34789/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for public surveillance violation, citing lack of new arguments and discretionary sentencing balance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34789/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Leonardo Mansueto's cassation appeal inadmissible regarding his conviction for violating public surveillance obligations. Mansueto argued the lower court's reasoning was illogical and contradictory in balancing recidivism against general mitigating circumstances. The court rejected these claims, stating the appellate court's analysis of intent and sentencing discretion was specific, logical, and within the bounds of judicial evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined by the appellate court without adding new specific elements or if the lower court's discretionary balancing of aggravating and mitigating circumstances is not arbitrary or illogical.

Parole chiave

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public surveillance violation recidivism aggravation general mitigating circumstances cassation inadmissibility judicial discretion sentencing manifest illogicity contradictory reasoning recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla prospettata insussistenza dell'elemento psicologico.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Rosario Marino, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Rosario Marino, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/2/2010, Contaldo, Rv. 245931
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANSUETO LEONARDO nato a FOGGIA il 26/03/1967 avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 25/11/2020, la Corte di appello di Bari confermò la sentenza del Tribunale di Foggia in data 4/2/2016 con la quale Leonardo Mansueto era stato condannato, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di 1 anno di reclusione, inflitta per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, per avere contravvenuto all'obbligo di non rincasare la sera oltre le ore 20.00 stabilito dal decreto emesso dal Tribunale di Foggia in data 27/11/1997, con cui era stato sottoposto alla misura della sorveglianza di pubblica sicurezza; fatto accertato in Foggia il 7/3/2013.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Mansueto, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. Rosario Marino, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla prospettata insussistenza dell'elemento psicologico. Mansueto si sarebbe allontanato dall'abitazione in orario consentito e si sarebbe trattenuto nei pressi dell'abitazione del cognato, dopo una discussione con la moglie, in attesa delle Forze dell'ordine per fornire le proprie spiegazioni circa la propria assenza, sicché la sua condotta non sarebbe stata preordinata alla violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale. 2.2.

Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata riduzione della pena inflitta, previa concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente alla contestata recidiva ed in relazione alla mancata esclusione della stessa. Il Collegio non avrebbe verificato se il nuovo reato fosse indicativo di una maggiore pericolosità sociale tale da giustificare l'aumento di pena per la recidiva, applicata per la sola presenza di precedenti penali, peraltro risalenti nel tempo.

Sotto altro profilo, alla luce della non eccessiva gravità della violazione posta in essere da Mansueto e del comportamento processuale serbato dallo stesso (contraddistinto dall'acquisizione dell'annotazione di servizio), egli avrebbe dovuto beneficiare delle circostanze attenuanti generiche con prevalenza sulla contestata recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.2. Muovendo dall'analisi del primo motivo, osserva il Collegio che la questione relativa alla sussistenza del dolo è già stata sottoposta ad attento scrutinio da parte della Corte di appello, la quale ha sottolineato la strumentalità della versione offerta dall'imputato, il quale aveva contattato la Sala Operativa della Questura di Foggia, comunicando di essersi recato presso l'abitazione del cognato, soltanto dopo essere venuto a conoscenza, come ammesso dall'interessato nel corso della telefonata, di essere venuto a conoscenza del fatto che, poco prima, gli agenti della P.S. si erano recati presso la propria abitazione; e, a partire da tale premessa, ha concluso, in maniera niente affatto illogica, che egli dovesse avere "comunicato artatamente la propria collocazione" una volta messo al corrente del controllo, di tal che doveva ritenersi sussistente il dolo generico (ovvero la consapevolezza degli obblighi impostigli per effetto della condizione di sorvegliato speciale e cosciente volontà di inadempimento degli stessi).

Dunque, il motivo in esame si configura come meramente riproduttivo delle ragioni già poste a fondamento dell'appello, palesandosi come aspecifico rispetto al percorso motivazionale svolto, sul punto, dalla sentenza impugnata.

3. Quanto, poi, al secondo motivo di doglianza, va osservato che la Corte territoriale ha compiuto una specifica disamina dei precedenti penali dell'imputato, rilevando come Mansueto fosse stato autore di ripetute condotte delittuose e di come egli si fosse reso responsabile di ripetute violazioni degli obblighi impostigli e ha tratto, logicamente, da tale premessa l'affermazione di una propensione alla violazione delle norme penali meritevole di un trattamento sanzionatorio più rigoroso. Una valutazione che si mantiene nei limiti di una fisiologica opinabilità di apprezzamento da parte del Giudice di merito e che, come tale, si sottrae a qualunque censura in sede di legittimità. 3.1.

Quanto, poi, al giudizio di comparazione tra la recidiva e le attenuanti generiche, va ribadito che le statuizioni relative al giudizio di bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/2/2010, Contaldo, Rv. 245931). Condizione, questa, che deve ritenersi riscontrata nella specie, avendo la Corte territoriale stimato l'avvenuta determinazione della pena, da parte del primo Giudice, come «complessivamente equa»; risultato evidentemente conseguito anche attraverso il riconoscimento dell'equivalenza tra l'aggravante in esame e le attenuanti generiche.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 3/6/2021 Il Consigrere e ensore Il Presidente Enrico