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Ordinanza — n. 34788/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34788/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34788/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 25/9/2020, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Catanzaro in data 19/12/2016 con la quale Gianpiero Pileggi, all'esito di giudizio abbreviato, era stato condannato, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e con la riduzione per il rito, alla pena di 8 mesi di reclusione, inflitta per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; fatto accertato in Borgia il 14 febbraio 2015.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34788/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 99 e 133 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta applicazione della recidiva reiterata, benché i precedenti penali dell'imputato fossero lontani e i reati commessi fossero eterogenei, e al giudizio di comparazione con le attenuanti generiche.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione contravvenzione bagatellare altri reati reati penali gravi infrazione privilegiata delitto

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Antonio Larussa, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
art. 133 cod. pen
pen., che richiamerebbe il primo comma dell'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILEGGI GIANPIERO nato a AARAU( SVIZZERA) il 16/12/1972 avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 25/9/2020, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Catanzaro in data 19/12/2016 con la quale Gianpiero Pileggi, all'esito di giudizio abbreviato, era stato condannato, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e con la riduzione per il rito, alla pena di 8 mesi di reclusione, inflitta per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; fatto accertato in Borgia il 14 febbraio 2015.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Pileggi, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Antonio Larussa, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di appello avrebbe escluso il beneficio in ragione dei precedenti penali dell'imputato, possibilità espressamente esclusa dall'art. 131-bis cod. pen., che richiamerebbe il primo comma dell'art. 133 cod. pen. L'imputato avrebbe violato le prescrizioni a causa della sua passione per il ballo, come dichiarato ai verbalizzanti in sede di arresto, sicché la sua condotta, assolutamente lieve, tanto da giustificare l'applicazione delle attenuanti generiche, avrebbe dovuto essere ricondotta nell'alveo dell'art. 131-bis cod. pen., trattandosi di comportamento non abituale e rientrando la pena prevista per il reato de quo nei limiti edittali previsti dalla norma incriminatrice. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 99 e 133 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta applicazione della recidiva reiterata, benché i precedenti penali dell'imputato fossero lontani e i reati commessi fossero eterogenei, e al giudizio di comparazione con le attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. I 2. Muovendo dall'analisi del primo motivo, con cui la difesa censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, osserva il Collegio che l'eventuale applicazione del beneficio presuppone una valutazione globale delle modalità della condotta e della concreta incidenza, in termini di danno o di pericolo, sui beni oggetto di tutela, al fine di apprezzare il concreto disvalore dei fatti. Tale giudizio, rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, è stato articolato, nel caso qui in rilievo, in maniera congrua e senza che il relativo apparato giustificativo fosse inficiato da tratti di manifesta illogicità, avendo la Corte di appello valorizzato la futilità dei motivi che avevano indotto l'imputato, per sua stessa ammissione, alla violazione delle prescrizioni (ovvero per recarsi in discoteca), vanificando ingiustificatamente le esigenze di controllo imposte dalla considerazione dei suoi rilevanti precedenti penali.

Una valutazione cui il ricorso ha saputo opporre soltanto considerazioni di carattere meramente confutativo, volte a una sostanziale rilettura del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità.

3. Quanto, poi, al secondo motivo di doglianza, relativo alla mancata esclusione della contestata recidiva, rileva il Collegio che anche in questo caso la Corte di appello ha vagliato l'analoga doglianza formulata in sede di prima impugnazione, evidenziando come la natura e il numero dei precedenti penali (ben otto, guadi tutti per reati contro il patrimonio) e le concrete modalità della condotta, sintomatiche di una personalità sprezzante delle prescrizioni impostegli, dovessero condurre a un giudizio di più accentuata colpevolezza e di maggiore pericolosità sociale dell'imputato.

E in tal modo essa ha assolto pienamente all'onere di motivazione specifica sul punto, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con conseguente manifesta infondatezza delle censure difensive, secondo cui la sentenza non avrebbe esplicitato compiutamente le ragioni della relativa decisione. Altrettanto deve, infine, ritenersi in relazione al giudizio di comparazione tra la recidiva e le attenuanti generiche, tenuto conto del fatto che le statuizioni relative al giudizio di bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/2/2010, Contaldo, Rv. 245931). Condizione, questa, che deve ritenersi riscontrata nella specie, avendo la Corte territoriale stimato l'avvenuta determinazione della pena, da parte del primo Giudice, come «del tutto congrua e adeguata alla gravità del fatto»; risultato evidentemente conseguito anche attraverso il riconoscimento dell'equivalenza tra l'aggravante in esame e le attenuanti generiche.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 3/6/2021 Il Consigliere estensore I