Ordinanza — n. 34787/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 3/11/2020, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato l'istanza di liberazione condizionale proposta da Giuseppe Salvo, detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo. Avverso il menzionato provvedimento, lo stesso Salvo ha proposto personalmente ricorso per cassazione con dichiarazione resa, in data 11/1/2021, presso l'Ufficio matricola dell'Istituto penitenziario di Parma; dichiarazione cui non ha fatto seguito la presentazione dei motivi di impugnazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34787/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso il menzionato provvedimento, lo stesso Salvo ha proposto personalmente ricorso per cassazione con dichiarazione resa, in data 11/1/2021, presso l'Ufficio matricola dell'Istituto penitenziario di Parma; dichiarazione cui non ha fatto seguito la presentazione dei motivi di impugnazione.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVO GIUSEPPE nato a CATANIA il 18/03/1949 avverso l'ordinanza del 03/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAG1,53to-av-viso-all~i-; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza in data 3/11/2020, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato l'istanza di liberazione condizionale proposta da Giuseppe Salvo, detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo.
2. Avverso il menzionato provvedimento, lo stesso Salvo ha proposto personalmente ricorso per cassazione con dichiarazione resa, in data 11/1/2021, presso l'Ufficio matricola dell'Istituto penitenziario di Parma; dichiarazione cui non ha fatto seguito la presentazione dei motivi di impugnazione.
3. Tanto premesso, osserva il Collegio che la notifica dell'ordinanza e il ricorso sono successivi al 4/8/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui è stata esclusa la facoltà dell'imputato - e, quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione ed è stato previsto che tale atto deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). Sotto altro aspetto, va evidenziato che dalla mancata presentazione dei motivi discende un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 500,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento alla cassa delle ammende. Così deciso il 3/6/2021 Il Consig iere estensore Il Presidente C2lni Enrico Giuseppe Sandrini D EP An..) OSI TA TA IN CANCE