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Ordinanza — n. 34786/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34786/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34786/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 14/1/2020, la Corte di appello di Brescia, in riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo emessa in data 23/10/2018, ha rideterminato la pena inflitta a Giorgio Nicolini, Angelica Pellerini e Elvis Nicolini, su concorde richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rispettivamente nella misura di 5 anni e 5 mesi di reclusione, di 4 anni di reclusione e di 3 anni di reclusione in relazione ai reati di tentato omicidio nonché, per i primi due, di detenzione e porto illegale di due pistole e, per il terzo, di detenzione senza giustificato motivo di 3 pali di ferro di forma cilindrica.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34786/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., rispettivamente nella misura di 5 anni e 5 mesi di reclusione, di 4 anni di reclusione e di 3 anni di reclusione in relazione ai reati di tentato omicidio nonché, per i primi due, di detenzione e porto illegale di due pistole e, per il terzo, di detenzione senza giustificato motivo di 3 pali di ferro di forma cilindrica.

Parole chiave

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ritiro della querela penale procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia tentato omicidio revoca dell'opposizione rinuncia al diritto omicidio su richiesta della vittima

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Tanto premesso, osserva il Collegio che i ricorsi concernono, come detto, una sentenza di applicazione della pena a norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
I tre imputati, per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, ricorrono per cassazione con distinti atti di impugnazione dal contenuto sostanzialmente sovrapponibile, con i quali deducono, con un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.
art. 129 cod. proc. pen
pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NICOLINI ELVIS nato a CHIVASSO il 06/08/1984 NICOLINI GIORGIO nato il 14/03/1965 PELLERINI ANGELICA nato a CASALPUSTERLENGO il 22/03/1967 avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAfate-cl.wo`se-31 Pe-Iser+i-7 udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 14/1/2020, la Corte di appello di Brescia, in riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo emessa in data 23/10/2018, ha rideterminato la pena inflitta a Giorgio Nicolini, Angelica Pellerini e Elvis Nicolini, su concorde richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rispettivamente nella misura di 5 anni e 5 mesi di reclusione, di 4 anni di reclusione e di 3 anni di reclusione in relazione ai reati di tentato omicidio nonché, per i primi due, di detenzione e porto illegale di due pistole e, per il terzo, di detenzione senza giustificato motivo di 3 pali di ferro di forma cilindrica.

2. I tre imputati, per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, ricorrono per cassazione con distinti atti di impugnazione dal contenuto sostanzialmente sovrapponibile, con i quali deducono, con un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che i ricorsi concernono, come detto, una sentenza di applicazione della pena a norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., il quale, introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, dispone che la Corte di appello provvede, in camera di consiglio, quando le parti ne fanno espressa richiesta, dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali profili di doglianza. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero e l'imputato indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

A seguito dell'introduzione della disposizione in esame, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto tuttora applicabile il principio — elaborato nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. — secondo cui il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, deve limitare la sua cognizione, a causa dell'effetto devolutivo, ai motivi non rinunciati; e secondo cui non è neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame, determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione 2, processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto.

Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche se rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/9/2017, Ferro, Rv. 271258). 3.1.

Nel caso in esame, la difesa degli imputati e il Procuratore generale territoriale avevano concordato, davanti al Giudice di secondo grado, in ordine all'accoglimento del motivo concernente la determinazione della pena finale, indicandone specificamente la misura nei termini poi accolti, con motivazione del tutto adeguata in punto di congruità della pena, dalla Corte di appello, con la conseguente rinuncia a qualsivoglia motivo di censura da parte degli imputati, e conseguente inammissibilità di ogni doglianza in, punto di pena.

4. I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017 (cfr. Sez. 6, n. 8912 del 20/2/201.8, S., Rv, 272389). Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «le parti abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro per ciascun ricorrente. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 3/6/202