Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific grounds regarding sentencing discretion under Italian Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Zulfiqar Ahmed's appeal against his trafficking conviction inadmissible because the defense failed to specify the exact legal errors in the lower court's sentencing. The appellant argued the trial court lacked sufficient motivation for the 4-year-8-month prison term, but the court held that a 'medium-low' sentence does not require detailed justification of subjective and objective criteria under Article 133 of the Criminal Code. Consequently, the appeal was rejected without merit, and the appellant was ordered to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal claiming lack of motivation for a sentence within the medium-low range is inadmissible if the lower court merely refers to the adequacy of the penalty without detailing specific aggravating or mitigating factors, as the judge retains broad discretion in sentencing.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZULFIQAR AHMED nato a GUJRANDA( PAKISTAN) il 03/02/1974 avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 14/7/2020, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città in data 7/11/2017 con la quale Ahmed Zulfiqar era stato condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di 4 anni e 8 mesi di reclusione e di 100.000 euro di multa, inflitta per i reati, unificati dalla continuazione, di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 12, comma 3, lett.
a) ed e), 3-ter, lett. b), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso con tale Adnan e con altri soggetti non identificati, compiuto reiteratamente attività dirette a favorire l'ingresso illegale in Italia di numerosi stranieri, tra cui tali Qashi, Ihsan e Ali Hasan; attività consistite nel curare il viaggio illegale dalla Serbia all'Italia o all'Austria, attraverso l'Ungheria e la Croazia, nel cui contesto Zulfiqar fungeva da garante del pagamento ovvero da tramite/intermediario tra i parenti dei soggetti che entravano illegalmente e i passeurs, talora individuati dallo stesso imputato, il quale, altre volte, riceveva il denaro e lo spediva al passeur Adnan o ad altri per far partire i viaggiatori; fatti realizzati in Trieste, dal marzo 2014, agendo in più di tre persone, in favore di più di cinque stranieri e al fine di profitto.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Zulfiqar, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Domenico Lobuono, deducendo quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità.
Secondo la Corte territoriale, il primo motivo di appello sarebbe inammissibile per aspecificità dei motivi, laddove con esso la difesa dell'imputato avrebbe esposto sinteticamente la mancanza di motivazione della sentenza di primo grado, la quale si sarebbe limitata ad affermare che la prova della colpevolezza di Zulfiqar sarebbe stata raggiunta sulla base delle risultanze processuali, senza indicare gli elementi probatori concreti a sostegno dell'affermazione di responsabilità. In particolare, non sarebbero stati indicati i contenuti delle trascrizioni relative alle conversazioni telefoniche tra l'imputato e Adnan, apoditticamente indicati come esplicativi dell'attività svolta da Zulfiqar nel ricevere in Italia le persone illegalmente introdotte nello Stato, nel dare loro ospitalità e appoggio, nel riscuotere il corrispettivo con gli stessi concordato e nel trasferire il denaro allo stesso Adnan perché potesse incassarlo in Serbia.Per tale ragione, a fronte della vaghezza della motivazione della sentenza di primo grado non si potrebbe corrispondentemente esigere dall'impugnante la «specificità dei motivi di appello», potendo egli limitarsi a lamentare tale difetto; né si potrebbe gravare l'imputato, come tentato dalla Corte di appello, dell'onere di indicare le intercettazioni non idonee a costituire prova dei fatti. 2.2.
Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di contraddittorietà della motivazione e di travisamento della prova, avendo la Corte di appello ritenuto accertata l'esistenza di cinque o più persone, la cui immigrazione sarebbe stata favorita, sulla base di elementi probatori non univoci, non potendo trarsi da nessun passaggio delle conversazioni riportate che l'immigrazione fosse stata clandestina o, comunque, illegale, ben potendo Zulfiqar aver finanziato una immigrazione regolare, limitandosi a inviare i soldi per il viaggio, senza sapere che venissero impiegati nell'ambito di una immigrazione illegale. 2.3.
Con il terzo motivo, il ricorso deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la Manifesta illogicità della motivazione e il travisamento della prova in relazione al fine di profitto, prova raggiunta per Adnan ma non per Zulfiqar, il quale avrebbe agito con il fine altruistico di aiutare i connazionali e al quale, pertanto, non potrebbero essere ascritte le conseguenze del comportamento altrui. La Corte di appello sarebbe incorsa in una motivazione illogica, travisando la prova, nell'affermare, da un lato, che ad arricchirsi era stato Adnan e ritenendo sussistente, dall'altro lato, il fine di profitto in capo a Zulfiqar. 2.4.
Con il quarto motivo, il ricorso denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, determinato in misura eccessiva a partire dalla apodittica affermazione di una spiccata pericolosità sociale dell'imputato, asseritamente «proclive a delinquere», senza che la Corte di appello abbia indicato gli specifici elementi su cui tale giudizio è stato fondato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Muovendo dall'analisi del primo motivo, giova premettere che l'art. 581, comma 1, cod. proc. pen. prevede che l'appello debba contenere l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità, delle prove di cui si deduce l'erronea Valutazione (lett.
b) e dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta (lett. d). E secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, anche a sezioni unite, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01). Nel caso in esame, la Corte di appello ha esaustivamente esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto non specifici i motivi sulla responsabilità articolati con l'atto di appello, evidenziando come l'impugnazione si fosse limitata a una generica affermazione di non univocità delle intercettazioni e di mancato accertamento della condotta concorsuale ascritta all'imputato. E ciò a fronte di un compendio probatorio che il primo Giudice aveva compiutamente riassunto attraverso il riferimento al contenuto integrale delle intercettazioni telefoniche relative all'utenza in uso all'imputato e alla testimonianza dell'assistente della Polizia di Stato Alessandro Palese, che aveva provveduto agli accertamenti; e le cui risultanze sono state chiaramente indicate negli stretti contatti tra Zulfiqar e Adnan, organizzatore del traffico dalla Serbia di immigrati irregolari, cui l'imputato partecipava ricevendo in Italia le persone che si erano illegalmente introdotte nel territorio del nostro Paese, dando loro ospitalità e alloggio, riscuotendo il corrispettivo concordato e, indi, trasferendo il denaro allo stesso Adnan.
A partire da tale puntuale motivazione della declaratoria di inammissibilità, il ricorso ha spostato l'asse delle contestazioni, da una asserita equivocità delle intercettazioni, dedotta con l'appello, a una mancata esposizione del loro contenuto, prospettata con l'odierna impugnazione e mai censurata prima, come sarebbe stato, in ipotesi, necessario. Fermo restando che l'ipotetico vizio della motivazione della prima sentenza è stato, in ogni caso, superato dalla pedissequa riproduzione del contenuto delle conversazioni in parola operato dalla Corte territoriale, alla luce del principio secondo cui è, comunque, consentito al Giudice di appello, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, finanche di redigere, anche integralmente, la motivazione mancante del provvedimento di primo grado (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735 - 01).
Ne consegue l'inammissibilità della doglianza, essendo la lamentata violazione di norme processuali palesemente smentita dal contenuto della sentenza e dello stesso atto di appello, dalla prima integralmente riportato.
3. Quanto, poi, al secondo motivo di doglianza, le censure difensive, apparentemente rivolte alla configurabilità dell'aggravante concernente il numero degli immigrati irregolari cui si riferiva la condotta favoreggiatrice, attengono, in realtà, al profilo della illegalità dell'ingresso degli stessi nel territorio dello Stato e, al contempo, a quello della consapevolezza di essa in capo all'imputato. Premesso che anche tale questione non è stata posta in sede di appello e che, pertanto, la sentenza impugnata non la affronta partitamente, nondimeno dal tenore del provvedimento de quo si evince chiaramente che i Giudici di merito hanno ritenuto pacificamente integrato il requisito della illegalità dell'ingresso alla luce delle modalità con cui esso avveniva, ad opera di soggetti che attraversavano vari Paesi, ricorrendo a modalità occulte di trasferimento (finanche stazionando nei «boschi» di altri Stati, come la Serbia), secondo quanto si ricava anche dalle preoccupazioni espresse dai conversanti su possibili controlli nei confronti dei migranti da parte delle Forze dell'ordine.
Né si giustificherebbe la ragione per la quale questi ultimi versassero somme ai soggetti che facevano parte della rete che ne favoriva l'ingresso nel territorio di Stati diversi da quelli di provenienza. Fermo restando che la stessa sentenza di appello ha ricordato come presso il domicilio di Zulfiqar fosse stato rinvenuto un soggetto di nazionalità pakistana e privo di titolo di soggiorno, cui l'imputato stava dando ospitalità e che, evidentemente, è stato ritenuto riconducibile alla filiera dell'organizzazione che favoriva l'ingresso illecito degli stranieri extracomunitari.
4. Quanto, poi, alle censure difensive concernenti la configurabilità del fine di profitto, rilevante in relazione alla ritenuta aggravante di cui al comma 3-ter, lett. b), dell'art. 12, d.lgs. n. 286 del 1998, va ricordato come esso possa anche essere «indiretto». Nel caso in esame, le sentenze di merito hanno dato conto, con motivazione congrua e logica, delle ragioni per cui hanno ritenuto che l'imputato fosse partecipe di un'organizzazione che gestiva l'ingresso illegale in Italia di stranieri extracomunitari dietro il pagamento di somme di denaro, che lo stesso Zulfiqar, per quanto qui di interesse, versava al beneficiario Adnan, il quale si trovava in Serbia.
Ma anche a ipotizzare che, secondo quanto parrebbe prospettare la difesa, l'imputato non avesse beneficiato di alcun profitto, ovvero, di alcuna utilità in senso economico patrimoniale, egli avrebbe nondimeno agito con la finalità di fare conseguire tali utilità al già citato Adnan, così integrando l'aggravante in parola. Infatti, secondo l'opinione giurisprudenziale qui condivisa, per profitto «indiretto» deve intendersi anche quello di cui sia beneficiaria una terza persona, ove l'azione dell'agente sia intenzionalmente diretta a procurarlo (Sez. 1, n. 35510 del 30/5/2019, Fantini, Rv. 276613 - 01).
5. Venendo, infine, al quarto motivo, relativo alla determinazione della pena da parte delle sentenze di merito, giova ricordare che, in sede di concreta commisurazione della pena, il giudice esercita, alla stregua di una valutazione globale degli indici di commisurazione di cui all'art. 133 cod. pen., un ampio potere discrezionale che si sottrae, in quanto riconducibile ad apprezzamento di merito, a qualunque sindacato da parte del giudice di legittimità. Quanto agli standard motivazionali che il giudice di merito è tenuto a osservare nell'ambito di tale apprezzamento, questa Corte ha avuto modo di porre in luce che l'applicazione di una pena base in misura pari o superiore alla media edittale richiede una specifica indicazione dei criteri soggettivi e oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati e apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153); mentre, al contrario, tutte le volte in cui la scelta del giudice risulti contenuta, come avvenuto nel caso in esame, in una fascia «medio bassa» rispetto al regime edittale della pena, non è neppure necessaria una specifica motivazione (Sez. 4, n. 41702 del 20/9/2004, Nuciforo, Rv. 230278).
Fermo restando che, in tali casi, è comunque sufficiente «il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), ovvero l'utilizzo di espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596). In tale prospettiva, del tutto adeguata deve ritenersi la motivazione con cui la Corte di appello ha affermato che la pena è stata determinata dal Tribunale «in misura equa e congrua in relazione al disvalore del fatto desumibile dalle modalità commissive che denotano una personalità proclive a delinquere e particolare pericolosità».
Ciò in quanto l'attività veniva chiaramente svolta, secondo quanto riportato dalle sentenze, in maniera organizzata e seriale, sicché il significato del riferimento alla «proclività» a delinquere deve intendersi nel senso di una non occasionalità delle condotte di reato e di una propensione del soggetto a un numero illimitato di violazioni; circostanza all'evidenza indicativa di una spiccata pericolosità, asseverata dalla partecipazione a una modalità organizzata di realizzazione degli illeciti.
6. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versam