Italian court dismisses appeal as inadmissible due to improper grounds and mandatory accessory penalties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Christian Simeone inadmissible de plano. The appellant challenged the first-instance judgment regarding the lack of reasoning on mental defects and the application of accessory penalties without a plea agreement. The court rejected the appeal because the grounds cited were not permitted by law and mandatory penalties must be applied for sentences exceeding two years regardless of the plea agreement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must cite only specific statutory grounds; appeals based on lack of reasoning or absence of plea agreement are inadmissible, and mandatory accessory penalties apply automatically for sentences over two years.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMEONE CHRISTIAN nato a PIETRA LIGURE il 24/05/2001 avverso la sentenza del 13/01/2021 del GIP TRIBUNALE di SAVONA Elate-ewv-ise-a-14~ udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 13/1/2021, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Savona ha applicato a Christian Simeone, su concorde richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 5 anni di reclusione in relazione al delitto di cui agli artt. 56-575, 577, secondo comma, cod. pen., con l'applicazione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'esecuzione della pena.
2. Ricorre per cassazione lo stesso Simeone, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Stefano Luca Rizzo, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art.129 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata considerazione del vizio di mente quale condizione per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'applicazione delle pene accessorie della interdizione dai pubblici uffici e dell'interdizione legale per la durata della pena, disposte pur in assenza di un accordo sul punto.
3. Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso deduce motivi non consentiti dalla legge, in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge del 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ratione temporis alla fattispecie, trattandosi di sentenza di applicazione della pena pronunciata in data successiva al 3 agosto 2017, che limita i casi di ricorso per cassazione ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Ne consegue che il ricorso non può essere ammesso con riferimento al difetto di motivazione concernente l'assenza di cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. Quanto, poi, alle censure relative all'applicazione delle pene accessorie in assenza di un accordo sul punto, è appena il caso di ricordare che in caso di patteggiamento di una pena detentiva superiore ai due anni, devono essere necessariamente applicate le pene accessorie obbligatorie per legge, a nulla rilevando che non se ne faccia menzione nell'accordo tra le parti (Sez. 4, n. 28905 del 11/6/2019, Orlandi, Rv. 276374 - 01).
Nel caso di specie, essendo stata applicata una pena detentiva non inferiore ai cinque anni, correttamente il Giudice ha proceduto all'applicazione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ai sensi dell'art. 29 cod. pen. nonché dell'interdizione legale per la durata corrispondente a quella della reclusione inflitta, secondo quanto stabilito dall'art. 32, terzo comma, cod. pen.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017 (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/1/2018, Oboroceanu, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/2/2018, S., Rv. 272389). Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 3/6/2021 Il Consigliere estensore Il P