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Ordinanza — n. 34783/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34783/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34783/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 3/12/2020, il Tribunale di Benevento, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta dal difensore di Antonio Zullo intesa a ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 522 del 2017 emessa il 18/5/2017 dal Tribunale di Benevento e la dichiarazione di nullità della sentenza n. 8004 del 2019 della Corte di Appello di Napoli emessa il 12/11/2019. Ciò in quanto con la relativa richiesta l'istante aveva dedotto l'omessa notifica del decreto di fissazione del giudizio di appello, che configurando una nullità assoluta e insanabile, avrebbe determinato, in tesi, la nullità della sentenza emessa all'esito del giudizio di secondo grado; nullità che, tuttavia, secondo il Tribunale non avrebbero dovuto essere fatte valere con incidente di esecuzione, quanto con i mezzi di impugnazione ordinari o "straordinari" stabiliti dalla legge processuale.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 670 cod. proc. pen, art. 629-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34783/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Le questioni poste dalla difesa con i due motivi di impugnazione sono state definitivamente risolte dall'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, le quali, accedendo all'orientamento giurisprudenziale di legittimità largamente maggioritario, hanno affermato il principio, qui condiviso e ribadito, secondo cui le nullità assolute e insanabili derivanti, nel giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato o del suo difensore, non sono deducibili, una volta intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza, mediante incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen.

Parole chiave

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vizio di procedura ricorso straordinario per nullità annullamento civile impugnazione di decisioni amministrative motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Giuseppe Vernacchio, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 670 cod. proc. pen
67, abolitrice dell'istituto della contumacia, le questioni relative alla "incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo" potrebbero essere dedotte in sede di incidente di esecuzione al fine di contestare l'avvenuta formazione del titolo esecutivo ex art. 670 cod. proc. pen.
art. 629-bis cod. proc. pen
In ogni caso, l'ordinanza impugnata sarebbe viziata in quanto, il Tribunale, avendo ritenuto che l'accertamento richiesto andasse esperito ai sensi dell'art. 629-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZULLO ANTONIO nato a APICE il 08/01/1962 avverso l'ordinanza del 03/12/2020 del TRIBUNALE di BENEVENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 3/12/2020, il Tribunale di Benevento, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta dal difensore di Antonio Zullo intesa a ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 522 del 2017 emessa il 18/5/2017 dal Tribunale di Benevento e la dichiarazione di nullità della sentenza n. 8004 del 2019 della Corte di Appello di Napoli emessa il 12/11/2019. Ciò in quanto con la relativa richiesta l'istante aveva dedotto l'omessa notifica del decreto di fissazione del giudizio di appello, che configurando una nullità assoluta e insanabile, avrebbe determinato, in tesi, la nullità della sentenza emessa all'esito del giudizio di secondo grado; nullità che, tuttavia, secondo il Tribunale non avrebbero dovuto essere fatte valere con incidente di esecuzione, quanto con i mezzi di impugnazione ordinari o "straordinari" stabiliti dalla legge processuale.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Zullo, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Giuseppe Vernacchio, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) e c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 666, 670, 568, comma 5, cod. proc. pen. Secondo la tesi difensiva, anche dopo l'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, abolitrice dell'istituto della contumacia, le questioni relative alla "incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo" potrebbero essere dedotte in sede di incidente di esecuzione al fine di contestare l'avvenuta formazione del titolo esecutivo ex art. 670 cod. proc. pen. In ogni caso, l'ordinanza impugnata sarebbe viziata in quanto, il Tribunale, avendo ritenuto che l'accertamento richiesto andasse esperito ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., avrebbe dovuto declinare la propria competenza a favore della Corte di cassazione, desumendo dalla richiesta di restituzione in termini per l'impugnazione la chiara volontà di proporre impugnazione, secondo i principi generali posti dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., avendo detta richiesta natura strumentale rispetto alla successiva impugnazione. 2.2.

Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett.

c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 178, comma 1), lett. c), e 601 cod. proc. pen., per omessa notifica della citazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza del giudizio d'appello, nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione relativamente ai rapporti tra l'incidente di esecuzione ex 670 cod. proc. pen. e il giudizio rescissorio ex art. 629-bis cod. proc. pen., con particolare riguardo alla possibilità di far valere in executivis le nullità assolute derivanti dalla violazione dei diritti di partecipazione al processo dell'imputato e del suo difensore; questione recentemente devoluta alle Sezioni unite della Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla possibilità di configurare uno spazio di intervento in sede di incidente di esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen. sulle decisioni emesse in assenza incolpevole dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le questioni poste dalla difesa con i due motivi di impugnazione sono state definitivamente risolte dall'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, le quali, accedendo all'orientamento giurisprudenziale di legittimità largamente maggioritario, hanno affermato il principio, qui condiviso e ribadito, secondo cui le nullità assolute e insanabili derivanti, nel giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato o del suo difensore, non sono deducibili, una volta intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza, mediante incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen.

Fermo restando che quando la parte intenda dedurre, come in questo caso, l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo derivante da tali nullità, l'ordinamento riconosce la possibilità di farle valere attraverso lo strumento della rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., che costituisce, dunque, l'unico strumento di impugnazione attualmente previsto per tali violazioni della legge processuale (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01).

3. Sotto altro profilo, va inoltre evidenziato come, nello stesso frangente, le Sezioni Unite abbiano, altresì, chiarito che ove la parte abbia erroneamente avanzato la richiesta di incidente di esecuzione, essa non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 02). Ne consegue, anche sotto tale aspetto, la manifesta infondatezza della doglianza.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 3/6/2021 Il Consigli; re estensore Il Presidente Cfarl Rhol