Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation regarding crime continuation criteria.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Antonino Savitteri inadmissible because it failed to provide specific arguments addressing the trial court's reasoning. Savitteri challenged the rejection of crime continuation for two specific convictions, arguing that internal continuity existed despite the trial judge's findings of heterogeneity and temporal distance. The court ruled the defense's observations were non-specific and did not logically contradict the trial judge's assessment of the criminal project's unitary nature.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.; Art. 173 disp. att. c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised do not specifically address the factual and legal reasoning of the contested decision, rendering the observations non-autosufficient and unrelated to the motivation.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVITTERI ANTONINO nato a RAVANUSA il 04/08/1972 avverso l'ordinanza del 11/01/2021 del TRIBUNALE di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
RITENUTO IN FATTO
1. Antonino Savitteri aveva chiesto il riconoscimento in executivis della continuazione in relazione ai reati oggetto delle sentenze di condanna pronunciate:
1) dal Tribunale di Sciacca il 3/10/2016, irrevocabile il 18/11/2016 (pena di 5 mesi e 10 giorni di reclusione e di 200,00 euro di multa inflitta per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625 cod. pen., commesso il 30/10/2015, cfr. sub 8 del certificato penale);
2) dal Tribunale di Caltanissetta il 18/5/2018, irrevocabile il 28/2/2019 (pena di 6 mesi di reclusione e di 300,00 euro di multa inflitta per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., commesso il 28/11/2013: cfr. n. 15 del certificato penale);
3) dal Tribunale di Caltanissetta il 24/5/2018, irrevocabile il 16/10/2018 (pena di 9 mesi di reclusione e di 300,00 euro di multa inflitta per i reati di cui agli artt. 75 d.lgs. n. 159/2011 e 624, 625 cod. pen., commessi il 29/12/2017: sub 16 del certificato penale);
4) dal Tribunale di Agrigento il 12/6/2016, irrevocabile il 26/10/2018 (pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione inflitta per i reati di cui agli artt. 73 e 75 d.lgs. n. 159/2011, accertati il 9/10/2017: cfr. sub 17 del certificato penale);
5) dal Tribunale di Agrigento il 17/7/2018, irrevocabile il 14/10/2019 (pena di 8 mesi di reclusione e di 400,00 euro di multa inflitta per i reati di cui agli artt. 624, 625 e 648 cod. pen., commessi il 31/8/2013: sub 20 del certificato penale);
6) dal Tribunale di Agrigento il 14/6/2019, irrevocabile il 3/7/2019 (pena di 2 mesi di reclusione e di 200,00 euro di multa inflitta per il reato di cui agli artt. 624, 625 cod. pen., commesso il 29/4/2014: cfr. sub 21 del certificato penale). Con ordinanza in data 11/1/2021, il Tribunale di Agrigento, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta limitatamente alle sentenze indicate ai nn. 1, 2, 5, e 6, rigettandola per qiielle di cui ai nn. 3 e 4, attesa la eterogeneità tra le violazioni e la considerevole distanza temporale.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Savitteri, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Stefano Argento, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione in relazione alle sentenze indicate ai nn. 3 e 4. Nel dettaglio, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., che il Giudice dell'esecuzione, nel rigettare l'istanza, non abbia considerato che per le due sentenze indicate, i Tribunali di Caltanissetta e di Agrigento, in sede di cognizione, avrebbero ritenuto la continuazione interna in relazione ai reati che ne costituivano oggetto, sicché il Giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto prescindere da tale riconoscimento. In ogni caso, la omogeneità dei fatti descritti nel certificato penale, la loro concreta realizzazione, l'unitarietà del contesto, la identità della spinta a delinquere e la loro contiguità temporale, unitariamente considerati, avrebbero dovuto indurre il Tribunale a ritenere la continuazione anche per le sentenze riportate ai nn. 3 e 4.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Osserva preliminarmente il Collegio che la continuazione presuppone l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente dell'imputato nella loro specificità, almeno a grandi linee; situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità. A tal fine, il giudice dell'esecuzione, non diversamente da quanto avviene nel processo di cognizione, è chiamato a compiere una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluno di tali indici se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (così Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074).
3. Tanto premesso, deve rilevarsi che il provvedimento impugnato ha sottolineato, coerentemente con la delineata cornice di principio, come nella specie dovesse ritenersi che la determinazione criminosa relativa agli episodi oggetto delle sentenze indicate ai nn. 3 e 4 sfuggisse a una programmazione unitaria, avuto riguardo alla distanza cronologica tra essi, alla «indubbia eterogeneità giuridica e comportamentale di tali violazioni rispetto alle altre», posto che i reati giudicati con le sentenze di cui ai nn. 1, 2, 5 e 6 erano tutti contro il patrimonio ed erano stati commessi nel 2013/2014, mentre gli altri consistevano nella violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale ed erano stati realizzati ben tre anni più tardi (sì da consentire di escludere, secondo una massima tratta dall'esperienza giudiziaria, l'esistenza di un unitario progetto criminoso deliberato sin dal 2013).3.1.
A fronte di tale motivazione, congrua e logica, il ricorso si è limitato ad affermare, peraltro in maniera non autosufficiente, che tra i reati oggetto delle sentenze indicate ai nn. 3 e 4 fosse stata riconosciuta, in sede di cognizione, la continuazione interna, senza peraltro contrastare in alcun modo, sul piano logico-giuridico, le argomentazioni poste a sostegno del coerente apparato giustificativo della decisione qui impugnata e limitandosi ad affermare la presenza di elementi di fatto che il Giudice dell'esecuzione ha, invece, escluso (quali la omogeneità dei fatti, l'unitarietà del contesto, la loro contiguità temporale).
Ne consegue, dunque, che le osservazioni difensive si palesano come del tutto aspecifiche, non confrontandosi affatto con il percorso motivazionale dell'ordinanza in esame.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 3/6/2021 Il Consigliere estensore