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Ordinanza — n. 34781/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as procedural opposition, remanding execution of penalty prescription case to appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34781/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the cassation appeal, ruling it was procedurally an opposition rather than a true appeal. The appellant argued that a prior recidivism declaration was based on a typographical error regarding the year of the prior crime. Consequently, the court remanded the case to the Court of Appeal of Genoa to decide on the merits of the prescription request.

Regesto Legislator

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Art. 676 cod. proc. pen.; Art. 667, comma 4 cod. proc. pen.: When a penalty extinction request is filed, the cassation appeal is qualified as an opposition, requiring remand to the execution judge for a substantive decision.

Parole chiave

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penalty extinction prescription of penalty judicial execution recidivism declaration procedural opposition remand to appellate court cassation procedure recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 172 cod. pen.
Riccardo Ragusa, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 172 cod. pen. Nel dettaglio, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art.
Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Nel dettaglio, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 99, quarto comma cod. pen.
peri., che in relazione alla sentenza del Tribunale di Brindisi in data 3/5/2001, la dichiarazione di recidiva ex art. 99, quarto comma, cod.
Art. 676 cod. proc. pen.
Tanto premesso, osserva il Collegio che ai sensi dell'art. 676 cod.
Art. 667, comma 4 cod. proc. pen.
Art. 121 cod. proc. pen.
In data 11/5/2021 è pervenuta in Cancelleria una memoria presentata, ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., dall'avv.
art. 172 cod. pen
Riccardo Ragusa, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 172 cod. pen.
art. 121 cod. proc. pen
In data 11/5/2021 è pervenuta in Cancelleria una memoria presentata, ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., dall'avv.
art. 676 cod. proc. pen
Tanto premesso, osserva il Collegio che ai sensi dell'art. 676 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILANO MAXIMILIANO nato a SAINT AUBIN( SVIZZERA) il 15/05/1970 avverso l'ordinanza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza in data 15/12/2020, la Corte di appello di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di dichiarazione di estinzione per prescrizione formulata dall'avv. Riccardo Ragusa nell'interesse di Maximiliano Milano in relazione alle pene inflitte con sentenze del Giudice per le indagini preliminari della Pretura di Trieste in data 13/6/1996, irrevocabile il 27/3/1997 e del Tribunale di Massa, sezione distaccata di Pontremoli, in data 18/1/2008, irrevocabile il 17/11/2008; e l'ha, invece, rigettata in relazione alla pena inflitta con sentenza del Tribunale di Brindisi in data 3/5/2001, irrevocabile il 19/4/2003. In particolare, quanto alla pena inflitta con la sentenza da ultimo indicata, la Corte territoriale ha ritenuto che la recidiva dichiarata con la sentenza della Corte di appello di Genova per un delitto commesso nell'anno 2006 dovesse considerarsi ostativa all'accoglimento della richiesta.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Milano, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Riccardo Ragusa, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 172 cod. pen. Nel dettaglio, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. peri., che in relazione alla sentenza del Tribunale di Brindisi in data 3/5/2001, la dichiarazione di recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. di cui alla sentenza della Corte di appello di Genova in data 16/6/2011, sarebbe intervenuta con riferimento a delitto commesso fino al 1998 e, dunque, in epoca successiva alla commissione dei delitti di cui alla sentenza de qua.

3. In data 11/5/2021 è pervenuta in Cancelleria una memoria presentata, ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., dall'avv. Ragusa con la quale il difensore di Milano ha ribadito che il riferimento all'anno 1998 sarebbe il frutto di un errore di battitura, dal momento che i fatti di cui alla sentenza della Corte di appello di Genova in data 16/6/2011 sarebbero avvenuti nel 2006.

4. Tanto premesso, osserva il Collegio che ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., la competenza a decidere in ordine all'estinzione della pena, quando la stessa non consegua alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, appartiene al giudice dell'esecuzione, il quale procede a norma dell'art. 667, comma 4, stesso codice, provvedendo, senza formalità, con ordinanza, avverso la quale possono proporre opposizione, davanti allo stesso giudice, il pubblico ministero, l'interessato e il difensore.5. Ne consegue, che, vertendosi nella specie in tema di estinzione della pena per prescrizione, l'odierno ricorso deve essere qualificato come opposizione ai sensi degli artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente restituzione alla Corte di appello di Genova per la decisione di merito. PER QUESTI MOTIVI Qualificato il ricorso come opposizione ex artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen. dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Genova. Così deciso il 3/6/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Cao Ry1/41.1A\ Enrico Givape Sand