Ordinanza — n. 34780/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 29/6/2020, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza in data 21/2/2018 dal Tribunale di La Spezia, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, con cui Bujar Bajraktari era stato condannato, con la riduzione del rito, alla pena di 8 mesi di reclusione inflitta per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998 e con la quale era stata disposta, nei suoi confronti, l'espulsione mediante immediato accompagnamento alla frontiera.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34780/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998 e con la quale era stata disposta, nei suoi confronti, l'espulsione mediante immediato accompagnamento alla frontiera.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BA3RAKTARI BUJAR nato il 28/04/1986 avverso la sentenza del 29/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 29/6/2020, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza in data 21/2/2018 dal Tribunale di La Spezia, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, con cui Bujar Bajraktari era stato condannato, con la riduzione del rito, alla pena di 8 mesi di reclusione inflitta per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998 e con la quale era stata disposta, nei suoi confronti, l'espulsione mediante immediato accompagnamento alla frontiera.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Bajraktari, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Francesca Angelicchio, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che l'espulsione sia stata at disposta okal primo Giudice, benché l'art. 13 attribuisca al prefetto il potere di emettere un nuovo provvedimento di espulsione, a cui il giudice penale potrebbe dare unicamente il proprio nulla osta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. L'espulsione prevista dall'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 costituisce una sanzione amministrativa di natura accessoria che il giudice deve obbligatoriamente applicare nei confronti dell'imputato ritenuto colpevole della inosservanza del divieto di reingresso nel territorio dello Stato (cfr. Sez. 1, n. 5936 del 4/12/2001, dep. 2002, Shtjefni, Rv. 220873 - 01, che ne ha affermato la necessaria applicazione anche in caso di sentenza di patteggiamento relativa ad accordo che non l'aveva contemplata; nello stesso senso v. Sez. 1, n. 21382 del 1/4/2003, Malaj, Rv. 226812 - 01; Sez. 7, n. 21131 del 12/12/2019, dep. 2020, Frroku, non massimata). Infatti, sebbene la relativa previsione sia inserita nel contesto dell'articolo relativo all'espulsione amministrativa, lo stretto collegamento stabilito dal legislatore tra l'applicazione della sanzione penale e quella dell'espulsione, induce a ritenere che esso abbia inteso attribuire all'Autorità giudiziaria la relativa competenza (Sez. 1, n. 27051 del 19/5/2004, Topi, Rv. 228893 - 01).
3. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto In—QtrantA in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa 'di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 3/6/2021 Il Consigl ere este