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Ordinanza — n. 34778/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34778/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34778/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 12/11/2020, il Tribunale di Milano ha disposto, nei confronti di Diego Giancristofaro, la revoca della sospensione condizionale della pena applicata con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 16/3/2015, definitiva il 10/4/2015, assorbita nel provvedimento di cumulo n. 3983/2019 SIEP emesso in data 20/9/2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. Ciò in quanto, con sentenza in data 15/1/2018, il Tribunale di Milano aveva condannato lo stesso Giancristofaro ad altra pena detentiva che, cumulata a quella precedentemente sospesà, superava i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen.; e trattandosi di condanna intervenuta entro cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio, pronunciata per delitto commesso anteriormente, è stata disposta la revoca di diritto del beneficio in base all'art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 163 cod. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 168 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34778/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Giancristofaro, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Federico Sinicato, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 168 cod. pen., per avere il Giudice dell'esecuzione disposto la revoca del beneficio nonostante che la nuova sentenza di condanna riguardasse fatti e condotte successive a quelle oggetto della sentenza con la quale era stata concessa la sospensione condizionale della pena e non delitti commessi anteriormente, come invece indicato in sentenza.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale revoca della sospensione condizionale pene condizionali adeguamento della pena sanzioni penali riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 163 cod. pen
Ciò in quanto, con sentenza in data 15/1/2018, il Tribunale di Milano aveva condannato lo stesso Giancristofaro ad altra pena detentiva che, cumulata a quella precedentemente sospesà, superava i limiti stabiliti dall'art. 163 cod.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Federico Sinicato, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art.
art. 168 cod. pen
pen.; e trattandosi di condanna intervenuta entro cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio, pronunciata per delitto commesso anteriormente, è stata disposta la revoca di diritto del beneficio in base all'art. 168, comma 1, n.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANCRISTOFARO DIEGO nato a MILANO il 06/05/1971 avverso l'ordinanza del 12/11/2020 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 12/11/2020, il Tribunale di Milano ha disposto, nei confronti di Diego Giancristofaro, la revoca della sospensione condizionale della pena applicata con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 16/3/2015, definitiva il 10/4/2015, assorbita nel provvedimento di cumulo n. 3983/2019 SIEP emesso in data 20/9/2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. Ciò in quanto, con sentenza in data 15/1/2018, il Tribunale di Milano aveva condannato lo stesso Giancristofaro ad altra pena detentiva che, cumulata a quella precedentemente sospesà, superava i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen.; e trattandosi di condanna intervenuta entro cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio, pronunciata per delitto commesso anteriormente, è stata disposta la revoca di diritto del beneficio in base all'art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Giancristofaro, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Federico Sinicato, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 168 cod. pen., per avere il Giudice dell'esecuzione disposto la revoca del beneficio nonostante che la nuova sentenza di condanna riguardasse fatti e condotte successive a quelle oggetto della sentenza con la quale era stata concessa la sospensione condizionale della pena e non delitti commessi anteriormente, come invece indicato in sentenza.

Inoltre, si osserva che benché il primo Giudice abbia ritenuto che il requisito della "medesima indole" relativo alle due successive sentenze sia riferibile alle sole contravvenzioni, mentre nel caso di specie si tratterrebbe di delitti, la Corte costituzionale, con sentenza del 25/2/2016 n. 13681, avrebbe concluso per l'opposta soluzione interpretativa. Ed essendo incorso in tale errore, il Tribunale non si sarebbe pronunciato sulla relativa questione, con riferimento alla quale la difesa comunque osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, plurime fattispecie di reato non possono essere rese omogenee in base alla mera ricorrenza di uno stesso movente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. nt 2. Come evidenziato dal provvedimento impugnato, la giurisprudenza di legittimità ritiene, con orientamento consolidato, che in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l'anteriorità del reato successivamente giudicato vada determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficiò e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce (Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Salamina, Rv. 280056 - 01; Sez. 1, n. 607 del 10/12/2015, dep. 2016, Loiero, Rv. 265724 - 01; Sez. 1, n. 605 del 3/12/2004, dep. 2005, Birriolo, Rv. 230541 - 01; Sez. 4, n. 38010 del 19/9/2002, Marras, Rv. 223195 - 01). Su detto profilo, nondimeno, la difesa si limita a ribadire che il reato sarebbe stato commesso successivamente a quello in relazione al quale era stata concesso il beneficio, non confrontandosi con il predetto argomento giuridico-interpretativo.

3. Sotto altro profilo, va qui ribadito il consolidato principio, fatto proprio dal Giudice dell'esecuzione, secondo cui nessuna rilevanza, ai fini della revoca del beneficio assume la circostanza che il "nuovo" reato non sia della medesima indole di quello cui si riferiva la pena condizionalmente sospesa, atteso che il relativo requisito si riferisce alle sole contravvenzioni, mentre nel caso in esame si trattava di delitti (cfr. Sez. 6, n. 19507 del 23/3/2018, EI Bouheli, Rv. 273383 - 01; Sez. 6, n. 10349 del 6/2/2013, Grassetti, Rv. 254688 - 01; Sez. 1, n. 31365 del 2/7/2008, De Filippis, Rv. 240679 - 01; Sez. 1, n. 1058 del 15/2/2000, Bellino, Rv. 215615 - 01).

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, essendosi al cospetto di enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla ca