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Ordinanza — n. 34777/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34777/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34777/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 30/9/2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha recepito la richiesta delle parti, formulata ai sensi degli artt. 444 e seguenti, cod. proc. pen., applicando a Daniele Barone la pena concordata in relazione al reato oggetto di imputazione.

Regesto Legislator

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art. 448 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34777/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando violazione di legge in relazione all'art.133 cod. pen., per avere il Giudice omesso di valutare la congruità e proporzionalità della pena applicata.

Parole chiave

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proporzionalità della pena riesame dell'entità pena adeguamento della pena revisione della sentenza penale errore nella commisurazione della pena eccezione di cosa giudicata

Disposizioni normative citate

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art. 448 cod. proc. pen
Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso deduce motivi non consentiti dalla legge, in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARONE DANIELE nato a BARI il 06/04/1993 avverso la sentenza del 30/09/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARIdato-aladso-a14e-15a-rtil udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 30/9/2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha recepito la richiesta delle parti, formulata ai sensi degli artt. 444 e seguenti, cod. proc. pen., applicando a Daniele Barone la pena concordata in relazione al reato oggetto di imputazione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando violazione di legge in relazione all'art.133 cod. pen., per avere il Giudice omesso di valutare la congruità e proporzionalità della pena applicata.

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso deduce motivi non consentiti dalla legge, in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge del 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ratione temporis alla fattispecie, trattandosi di sentenza di applicazione della pena pronunciata in data successiva al 3 agosto 2017, che limita i casi di ricorso per cassazione ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Pertanto, il ricorso non può essere ammesso con riferimento alla violazione di legge o al difetto di motivazione concernenti la concreta commisurazione della pena.

4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato-inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017 (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/1/2018, Oboroceanu, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/2/2018, S., Rv. 272389). Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 3/6/2021 Il Co sigli re estensore Il Presidente Carl noldi Enrico Giuseppe Sandrini DEPOSITA