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Ordinanza — n. 34776/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34776/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34776/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 11/11/2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato, nei confronti di Gaetano Di Francesco, la richiesta di riconoscimento in executivis della continuazione in relazione ai reati oggetto delle sentenze di condanna pronunciate:

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34776/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Di Francesco, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. Carmelo Adamo, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione. Nel dettaglio, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali concorso materiale di reati infrazioni uniche e continuate allegazioni di persecuzione contraddittorie criminalità persistente concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Palermo in data 4/12/2013, irrevocabile il 24/2/2014, emessa ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Carmelo Adamo, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art.
art. 81 cod. pen
pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FRANCESCO GAETANO nato a PALERMO il 14/12/1990 avverso l'ordinanza del 11/11/2020 del GIP TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 11/11/2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato, nei confronti di Gaetano Di Francesco, la richiesta di riconoscimento in executivis della continuazione in relazione ai reati oggetto delle sentenze di condanna pronunciate:

1) dalla Corte di appello di Palermo in data 10/11/2017, irrevocabile il 28/9/2018, di conferma della sentenza del Tribunale di Palermo del 17/11/2015;

2) dalla Corte di appello di Palermo in data 18/1/2018, irrevocabile il 9/7/2018, di conferma della sentenza del Tribunale di Palermo del 6/6/2016;

3) del Tribunale di Palermo in data 20/12/2012, irrevocabile il 7/5/2013;

4) del Tribunale di Palermo in data 4/12/2013, irrevocabile il 24/2/2014, emessa ex art. 444 cod. proc. pen.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Di Francesco, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. Carmelo Adamo, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione. Nel dettaglio, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., che il Giudice dell'esecuzione, nel rigettare l'istanza, avrebbe argomentato che le condotte risulterebbero commesse a distanza temporale non ravvicinata e che difetterebbe una causale comune che avrebbe ispirato le singole violazioni. Detta motivazione sarebbe gravemente carente, avuto riguardo alla «omogeneità ravvisabile nella perpetrazione di delitti della stessa specie» in relazione al medesimo bene giuridico tutelato e al fatto che tutti i delitti sarebbero stato commessi «con un intervallo cronologico breve».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Osserva preliminarmente il Collegio che la continuazione presuppone l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente dell'imputato nella loro specificità, almeno a grandi linee; situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità. A tal fine, il giudice dell'esecuzione, non diversamente da quanto avviene nel processo di cognizione, è chiamato a compiere una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluno di tali indici se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (così Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

3. Tanto premesso, rileva il Collegio che il provvedimento impugnato ha sottolineato, coerentemente con la delineata cornice di principio, come nella specie dovesse ritenersi che la determinazione criminosa relativa ai vari episodi sfuggisse a una programmazione unitaria, risultando gli stressi commessi a distanza temporale non ravvicinata (trattandosi di tre ipotesi di furto aggravato, commesse in Palermo il 28/9/2012, il 24/10/2013 e 1'8/12/2013, nonché di un furto in abitazione commesso in Palermo il 29/11/2012); e come dalla lettura dei provvedimenti di condanna non emergesse alcun elemento indicativo di una deliberazione unitaria, quantomeno nelle linee essenziali/delle azioni delittuose, non avendo l'interessato nemmeno dedotto l'esistenza di una causale comune che avrebbe ispirato le singole violazioni. 3.1.

A fronte di tale motivazione, congrua e logica, il ricorso si è limitato a sostenere le argomentazioni già poste a fondamento dell'istanza, ribadendo la rilevanza degli elementi già sottolineati in quella sede e ricorrendo, all'uopo, a considerazioni di carattere meramente confutativo (come la vicinanza temporale tra i vari episodi, negata, invece, dal provvedimento impugnato), come tali non suscettibili di scalfire il coerente apparato giustificativo della decisione qui impugnata.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVIDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così dec