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Ordinanza — n. 34775/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34775/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34775/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 29/6/2020, il Giudice di pace di Avezzano ha condannato Hicham Harcha alla pena di 10.000 euro di multa inflitta per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, per non avere ottemperato all'ordine di lasciare il territorio nazionale impartito dal Questore dell'Aquila in data 26/2/2019; fatto accertato in Avezzano il 30/5/2019.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, artt. 62-bis cod. pen, art. 443 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34775/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, non potendosi all'uopo prendere in considerazione condotte pregresse, le quali potrebbero essere state del tutto episodiche e/o uniche. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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indennità per persecuzione etnica indigenza processuale non provata procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento infrazioni alla legge sugli stranieri carenza di legittimazione procedimento in contumacia

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Fernando Romolo Longo, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
artt. 62-bis cod. pen
pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62-bis cod. pen.
art. 443 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HARCHA HICHAM nato il 20/03/1987 avverso la sentenza del 29/06/2020 del GIUDICE DI PACE di AVEZZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 29/6/2020, il Giudice di pace di Avezzano ha condannato Hicham Harcha alla pena di 10.000 euro di multa inflitta per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, per non avere ottemperato all'ordine di lasciare il territorio nazionale impartito dal Questore dell'Aquila in data 26/2/2019; fatto accertato in Avezzano il 30/5/2019.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Harcha, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Fernando Romolo Longo, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e 111, sesto comma, Cost., nonché vizio della motivazione per non avere considerato lo stato di indigenza dell'imputato e l'assenza di qualunque documento identificativo, con la conseguente impossibilità di ottemperare all'ordine di espulsione entro sette giorni dalla notifica. Tali circostanze sarebbero state puntualmente allegate dall'imputato, sicché l'affermazione di responsabilità sarebbe stata illegittimamente fondata sul mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, non potendosi all'uopo prendere in considerazione condotte pregresse, le quali potrebbero essere state del tutto episodiche e/o uniche. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62-bis cod. pen. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e 111, sesto comma, Cost., nonché il vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il Giudice di pace avrebbe dovuto prendere in considerazione sia l'effettivo disvalore del fatto, sia le condizioni precarie di vita dell'imputato. 2.4. In ultimo, la difesa sottolinea che ove l'atto di appello fosse considerato inammissibile in quanto la condanna inflitta era stata quella della sola multa, la relativa disposizione processuale sarebbe incostituzionale per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 25, 27 Cost.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Muovendo dall'analisi del primo motivo, osserva il Collegio che in tema di disciplina penale dell'immigrazione, costituisce giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, l'inadempimento conseguente o alle condizioni di assoluta impossidenza dello straniero, il quale non possa recarsi nel termine alla frontiera, né acquistare il biglietto di viaggio, ovvero al mancato rilascio da parte della competente autorità diplomatica o consolare dei documenti necessari, peraltro sollecitamente richiesti dallo straniero stesso (Sez. 1, n. 40827 del 5/2/2019, Markovic, Rv. 277449-01).

Nondimeno, nel caso di specie, non risulta che tale condizione sia stata debitamente rappresentata nel corso del giudizio di merito, ove il relativo apprezzamento avrebbe dovuto essere svolto, sicché la relativa questione, implicando una valutazione di fatto, non può certo essere scrutinata in sede di legittimità. Fermo restando che, in ogni caso, le informazioni sulle condizioni di vita dell'imputato sono state fornite, nel giudizio di legittimità, in maniera non autosufficiente, attraverso stralci parziali di una deposizione, citati nel ricorso ma senza la necessaria allegazione dei relativi verbali di udienza.

3. Quanto, poi, al secondo motivo di doglianza, la fattispecie della particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 è valutabile alla stregua di alcuni specifici requisiti individuati dalla giurisprudenza, tra cui l'occasionalità della condotta, l'esiguità del danno arrecato o del pericolo e il basso grado di colpevolezza. Quanto al primo indicatore, in particolare, è necessario avere riguardo alle precedenti esperienze di vita dell'imputato, che nel caso di specie, secondo quanto messo in luce dal Giudice di merito, sono state caratterizzate da una lunga permanenza nel territorio dello Stato, nonché dalla condanna per diversi reati, anche per cessione illecita di sostanze stupefacenti. Ciò che ha condotto il Giudice di pace a valutare, con apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità, come non accoglibile la richiesta formulata in sede di discussione.

4. Manifestamente infondate sono, infine, le doglianze difensive svolte con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. In proposito, va ricordato che il relativo giudizio è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, il quale è chiamato ad un apprezzamento degli elementi e delle circostanze rilevanti indicate, nella relativa richiesta, dalla difesa dell'imputato, la quale non risulta, nella specie, avere sollecitato l'applicazione della misura di favore. Ne consegue che nessuna violazione di legge o vizio di motivazione può ravvisarsi nel caso in esame.

5. Quanto, infine, Ila questione di legittimità costituzionale dell'art. p 933 4, D to comma g_o_ •roc. e •, nella parte in cui prevede la inappellabilità delle sentenze di condanna in relazione alle quali sia stata applicata la sola pena pecuniaria, osserva il Collegio che la questione è stata solo genericamente dedotta, senza esplicitare, al di là del vago richiamo agli articoli della Costituzione rispetto ai quali si ipotizza il contrasto, i profili di ritenuta incostituzionalità della disciplina processuale. In ogni caso, come già ritenuto in occasione di precedenti pronunciamenti da parte di questa Corte di legittimità, la relativa questione è manifestamente infondata, atteso che l'impossibilità di appellare siffatte sentenze:

1) non viola il principio di ragionevolezza, dal momento che le situazioni prese in esame sono radicalmente diverse proprio in ragione della "qualità" della pena, in quanto, in caso di condanna a pena detentiva, un secondo giudizio di merito trova giustificazione nella maggiore afflittività della sanzione, derivante da una diversa valutazione di gravità del reato, effettuata dal legislatore e, quindi, in definitiva, in ragioni di politica giudiziaria, 2) non lede il diritto di difesa, né il principio di parità di trattamento dell'imputato, in quanto, mentre non è "costituzionalizzato" l'obbligo di un secondo grado di merito, è comunque garantito - con il ricorso per cassazione - il riesame della vicenda processuale e in quanto eguale trattamento è riservato a situazioni similari, 3) non contrasta con il principio di eguaglianza, con particolare riferimento alla nuova formulazione dell'art. 443 cod. proc. pen., in quanto il carattere più "snello", anche in secondo grado, del giudizio abbreviato giustifica tale diversità di trattamento (Sez. 5, n. 41136 del 15/10/2001, Soglio, Rv. 220279 - 01;

Sez. 3, n. 1552 del 14/11/2002, dep. 2003, Pestarino, Rv. 223269 - 01).

6. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro a