Ordinanza — n. 34774/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAdal Tribunale di Napoli Nord in data 10/8/2016, modificata rispetto alla pena dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 2/12/2016, irrevocabile il 5/5/2017; dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli Nord in data 23/12/2016, irrevocabile in data il 14/9/2017;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34774/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso il menzionato provvedimento, lo stesso Esposito ha proposto personalmente ricorso per cassazione, depositato Cr--) tif.LcAss~ in data 11/1/2021.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO LUIGI nato a CAIVANO il 19/09/1956 avverso l'ordinanza del 15/12/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDdatd_aumiso-a44.e..pagti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
h1b VittrZfl'ep • 1. Con ordinanza in data 15/12/2020, il Giudice or-te-trreraCHM7tr) timfrrall del Tribunale di Napoli Nord, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato, nei confronti di Luigi Esposito, la richiesta di riconoscimento in executivis della continuazione in relazione ai reati oggetto delle sentenze di condanna pronunciate:
1) dal Tribunale di Napoli Nord in data 10/8/2016, modificata rispetto alla pena dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 2/12/2016, irrevocabile il 5/5/2017;
2) dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli Nord in data 23/12/2016, irrevocabile in data il 14/9/2017;
3) dal Tribunale di Napoli Nord in data 23/5/2016.
2. Avverso il menzionato provvedimento, lo stesso Esposito ha proposto personalmente ricorso per cassazione, depositato Cr--) tif.LcAss~ in data 11/1/2021.
3. Tanto premesso, osserva il Collegio che sia la notifica dell'ordinanza, sia il ricorso, sono successivi al 4/8/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui è stata esclusa la facoltà dell'imputato - e, quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, e si è previsto che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333).
4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna I ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 3/6/2021 Il Presidente Enrico Giuseppe Sandrini DEPOSITATA IN CANCI5I