Ordinanza — n. 34773/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 2/12/2020, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari in data 22/9/2015, ha riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, per l'effetto determinando la pena, nei confronti di Michele Del Conte, in 1 anno di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 75, d.lgs. n. 159 del 2011, per avere contravvenuto alle prescrizioni del 'decreto applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, detenendo un telefono cellulare marca Vodafone; fatto accertato in Gioia del Colle il 2/3/2013.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34773/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e/o insufficienza della motivazione in riferimento alla appliéazione della recidiva, che la Corte territoriale avrebbe ritenuto esistente attraverso uno stereotipato richiamo ai precedenti penali, i quali, comunque, al momento del fatto sarebbero stati di scarsa rilevanza.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL CONTE MICHELE nato a GIOIA DEL COLLE il 01/05/1988 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 2/12/2020, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari in data 22/9/2015, ha riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, per l'effetto determinando la pena, nei confronti di Michele Del Conte, in 1 anno di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 75, d.lgs. n. 159 del 2011, per avere contravvenuto alle prescrizioni del 'decreto applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, detenendo un telefono cellulare marca Vodafone; fatto accertato in Gioia del Colle il 2/3/2013.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Del Conte, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. Filippo Castellaneta, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 75, d.lgs. n. 159 del 2011 per inoffensività del fatto, nonché vizio della motivazione in relazione alla inoffensività della mera detenzione dell'apparecchio cellulare, bene di uso comune necessario per gran parte delle incombenze quotidiane e non solo per le comunicazioni telefoniche. La norma penale, nella parte in cui non consente l'utilizzo dell'apparecchio cellulare in ogni sua funzione, sarebbe priva del necessario requisito della offensività. Inoltre, la previsione di «non detenere» e «non portare indosso» telefoni cellulari sarebbe vaga, indeterminata e non prevedibile.
Né si comprenderebbe la ratio della previsione, giacché i cellulari e gli apparecchi radioelettrici di comunicazione sarebbero vietati, mentre altri apparati telematici sembrerebbero consentiti. Infine, se la ragione del divieto fosse quella di limitare le possibilità comunicative del sorvegliato speciale, la previsione dovrebbe essere violata soltanto nell'ipotesi in cui ricorra la certezza che il sorvegliato speciale utilizzi l'apparecchio cellulare per chiamare o ricevere chiamate, mentre nel caso in esame non vi sarebbe la prova che l'apparecchio fosse funzionante. 2.2.
Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e/o insufficienza della motivazione in riferimento alla appliéazione della recidiva, che la Corte territoriale avrebbe ritenuto esistente attraverso uno stereotipato richiamo ai precedenti penali, i quali, comunque, al momento del fatto sarebbero stati di scarsa rilevanza.
2.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità siccome riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito.
2. Quanto al primo motivo di doglianza, osserva il Collegio che la prescrizione violata realizza un dispositivo di anticipazione della tutela penale volto a impedire il possibile utilizzo dell'apparecchio telefonico da parte dpi un soggetto ritenuto pericoloso, sul presupposto dei rischi connessi a una sua utilizzazione nel contesto di attività illecite. Ne consegue che è irrilevante, come riconosciuto dalla Corte di appello, che l'imputato non stesse utilizzando l'apparecchio in questione, essendo sufficiente l'accertamento, non contestabile in questa sede, del suo funzionamento (il quale risultava acceso e connesso con la rete telefonica).
Parimenti irrilevante è, poi, la circostanza che il divieto possa, di riflesso, estendersi a funzioni dell'apparecchio diverse da quelle relative alla comunicazione a distanza, essendo il divieto formulato con riferimento all'intero strumento al fine di evitare giustificazioni strumentali da parte del detentore; né può essere ragionevolmente invocato alcun vulnus rispetto all'esercizio delle facoltà di utilizzo delle ulteriori funzionalità dell'apparecchio (calcolatrice e simili), posto che, stante il divieto, l'interessato avrebbe dovuto e potuto eventualmente procurarsi i relativi accessori, separati dall'apparecchio telefonico.
Del tutto infondata, infine, è la tesi difensiva relativa a una supposta indeterminatezza delle condotte oggetto della prescrizione rimasta inosservata, atteso che la «detenzione» costituisce una nozione di consolidato significato giuridico (che rimanda alla disponibilità di un determinato bene) e il «portare indosso» una espressione di uso comune di ancor più immediata valenza significativa, anch'essa utilizzata, nel linguaggio legislativo (cfr. art. 625, n. 3, cod. pen.), per richiamare un'azione affatto determinata.
3. Quanto, poi, al secondo motivo di censura, rileva il Collegio che la sentenza impugnata, lungi dal rifugiarsi in un mero automatismo applicativo, ha posto in relazione il reato per cui è processo con quelli, di rilevante gravità, in precedenza commessi dall'imputato, sottolineando, in tale contesto, il negativo quadro di personalità del soggetto, rispetto al quale la nuova condotta di rilevanza penale è stata ritenuta indicativa, in maniera niente affatto illogica, di una più accentuata pericolosità e di una maggiore riprovevolezza soggettiva (cfr.
Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibe', Rv. 247838).4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così d