Ordinanza — n. 34772/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 20/10/2020, il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di declaratoria di nullità della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di Ciro Caiafa dallo stesso Tribunale in data 30/10/2017; richiesta fondata sulla asserita mancata notifica del decreto di citazione per la prima udienza dibattimentale e sulla illegittima nomina di un difensore di ufficio, con violazione degli artt. 178, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 670 cod. proc. pen, art. 629-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34772/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Caiafa, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Giuseppe De Gregorio, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale. Nel dettaglio, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAIAFA CIRO nato a NAPOLI il 25/02/1980 avverso l'ordinanza del 20/10/2020 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 20/10/2020, il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di declaratoria di nullità della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di Ciro Caiafa dallo stesso Tribunale in data 30/10/2017; richiesta fondata sulla asserita mancata notifica del decreto di citazione per la prima udienza dibattimentale e sulla illegittima nomina di un difensore di ufficio, con violazione degli artt. 178, comma 1, lett.
c) e 179 cod. proc. pen. per mancata instaurazione del contraddittorio. Secondo il Giudice dell'esecuzione il presupposto di fatto della richiesta non era stato documentato e, in ogni caso, il passaggio in giudicato della sentenza, avvenuto il 18/11/2017, aveva sanato l'eventuale nullità prodottasi.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Caiafa, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Giuseppe De Gregorio, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale. Nel dettaglio, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) e c), cod. proc. pen., che a seguito della mancata notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia di Caiafa, avv. Giuseppe De Gregorio del foro di Napoli, sarebbe stata integrata una nullità assoluta e insanabile, essendo stato leso il diritto dell'imputato «ad avere un difensore di sua scelta», riconosciuto dall'art. 6, comma 3, lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, con violazione del diritto di difesa previsto dall'art. 24, secondo comma, Cost. Detta nullità non sarebbe stata sanata dal giudicato e potrebbe essere rilevata anche in sede di incidente di esecuzione. Quanto, poi, alla mancanza di documentazione rispetto a quanto posto a fondamento della doglianza, essa sarebbe stata determinata dal fatto che gli atti richiamati nell'istanza erano presenti nel fascicolo dibattimentale del procedimento n. 33336/15 RGNR, definito dinnanzi allo stesso giudice dell'esecuzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, come nel t giudizio di merito, nel quale la presenza di un sostituto nominato ai sensi dell'ad 97, comma 4, cod. proc. pen. è consentita solo nelle ipotesi tassativamente indicate nel codice e presuppone un regolare avviso ai titolari del diritto di difesa (Sez.
U, n. 24630 del 26/3/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01). Tuttavia, le stesse Sezioni Unite, accedendo all'orientamento giurisprudenziale di legittimità largamente maggioritario, hanno, altresì, affermato il principio, qui condiviso e ribadito, secondo cui le nullità assolute e insanabili derivanti, nel giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato o del suo difensore, non sono deducibili, una volta intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza, mediante incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. Fermo restando che quando la parte intenda dedurre, come in questo caso, l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo derivante da tali nullità, l'ordinamento riconosce la possibilità di farle valere attraverso lo strumento della rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., che costituisce, dunque, l'unico strumento di impugnazione attualmente previsto per tali violazioni della legge processuale (Sez.
U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01).
3. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non ravvisandosi elementi per ritenere che, nel proporre il ricorso, la parte abbia determinato con colpa la causa di inammissibilità (cfr. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), alla relativa declaratoria non deve, invece, conseguire l'onere del versamento di alcuna somma in favore della cassa delle ammende. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 3