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Ordinanza — n. 34771/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34771/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34771/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 15/10/2020, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha respinto il reclamo avverso il decreto di inammissibilità di un'istanza di permesso premio emesso dal Magistrato di sorveglianza di Firenze in data 12/5/2020, presentato da Vincenzo Crisafi, detenuto nella Casa circondariale di Prato, in espiazione della pena di 10 anni e 4 mesi di reclusione inflitta con sentenza in data 24/11/2017 della Corte di appello di Reggio Calabria per i reati di cui agli artt. 74, commi 2 e 3, d.P.R. n. 309 del 1990, n. 309, 110, 56 cod. pen., 73, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, n. 309, 4, legge n. 146 del 2006.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34771/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tuttavia, sulla disciplina dettata dagli artt. 4-bis e 30-ter Ord. pen. è intervenuta la sentenza 23 ottobre 2019, n. 253 della Corte costituzionale, la quale, nel solco della giurisprudenza della Corte di Strasburgo (cfr. Corte EDU, Sez. 1, 13/6/2019, Viola c./Italia, confermata in data 8/10/2019 dalla Grande Camera), ha ora delineato un doppio regime per coloro i quali, come nel caso di Crisafi, non abbiano collaborato con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter Ord. pen. In particolare, la sentenza in parola ha distinto la posizione di coloro i quali, pur potendolo fare, non abbiano, invece, collaborato, da quella di coloro i quali si siano trovati nella impossibilità di collaborare o per i quali la collaborazione sia, comunque, inesigibile.

Parole chiave

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attività criminosa criminalità persistente assenza di persecuzione indennizzo per carcerazione preventiva assistenza riabilitativa detenuto

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Massimo Mercurelli, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della Il causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISAFI VINCENZO nato a LOCRI il 09/12/1980 avverso l'ordinanza del 15/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 15/10/2020, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha respinto il reclamo avverso il decreto di inammissibilità di un'istanza di permesso premio emesso dal Magistrato di sorveglianza di Firenze in data 12/5/2020, presentato da Vincenzo Crisafi, detenuto nella Casa circondariale di Prato, in espiazione della pena di 10 anni e 4 mesi di reclusione inflitta con sentenza in data 24/11/2017 della Corte di appello di Reggio Calabria per i reati di cui agli artt. 74, commi 2 e 3, d.P.R. n. 309 del 1990, n. 309, 110, 56 cod. pen., 73, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, n. 309, 4, legge n. 146 del 2006.

Secondo il Collegio, infatti, il Magistrato di sorveglianza aveva correttamente dichiarato l'inammissibilità della istanza di permesso premio in ragione del mancato assolvimento, da parte del detenuto, dell'onere di allegazione di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, essendosi Crisafi limitato a richiamare l'entità della pena espiata, la positiva partecipazione alle attività trattamentali e la fruizione della liberazione anticipata, senza indicare, anche in forma succinta, alcun elemento idoneo a dimostrare che egli non avesse più attuali legami con la criminalità organizzata e per escludere il pericolo di un loro ripristino.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Crisafi, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Massimo Mercurelli, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 678, comma 1, e 666, comma 6, e 125, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 4-bis Ord. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato assolvimento dell'onere di allegazione relativo ai collegamenti con la criminalità organizzata.

Nel dettaglio, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., che l'ordinanza impugnata abbia posto a carico del ricorrente l'onere, impossibile da assolvere essendo egli detenuto ininterrottamente da oltre 6 anni, di indicare gli elementi di fatto che consentirebbero di escludere l'esistenza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata e, al contempo, del pericolo di un loro ripristino. Onere che incomberebbe, secondo quanto ritenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 113 del 2020, in capo alla magistratura di sorveglianza, che nel caso di ispecie non vi avrebbe adempiuto, omettendo di chiedere le opportune informazioni al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

3. In data 14/5/2021 è pervenuta in Cancelleria una memoria a firma dell'avv. Massimo Giuseppe Mercurelli, difensore di Crisafi, nella quale si articolano ulteriormente le censure già svolte in sede di ricorso in relazione al dedotto difetto di motivazione della ordinanza con cui è stato rigettato il reclamo avverso la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di permesso premio presentata nell'interesse del detenuto, sottolineando la necessità che, dopo i ripetuti interventi della Corte costituzionale, il Tribunale di sorveglianza debba motivare circa l'effettiva insufficienza del tempo trascorso in carcere, così come della condotta all'interno dello stesso; attività istruttoria che sarebbe stata del tutto omessa dal Collegio fiorentino, che avrebbe erroneamente omesso, altresì, di rimettere gli atti al Magistrato di sorveglianza per il suo espletamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Crisafi è detenuto in espiazione della reclusione inflitta, tra l'altro, per il delitto di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, ovvero per un reato in relazione al quale, in origine, l'art. 4-bis Ord. pen. stabiliva, al comma 1, che l'accesso a determinati benefici penitenziari, tra cui, per quanto di interesse, i permessi premio, fosse consentito soltanto ai detenuti e internati che collaborassero con la giustizia a norma dell'art. 58-ter Ord. pen. ovvero nei cui confronti, a mente del comma 1-bis, fosse stata accertata l'impossibilità di un'utile collaborazione con la giustizia o la sua oggettiva irrilevanza, sempre che fosse stata esclusa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. 2.1.

Tuttavia, sulla disciplina dettata dagli artt. 4-bis e 30-ter Ord. pen. è intervenuta la sentenza 23 ottobre 2019, n. 253 della Corte costituzionale, la quale, nel solco della giurisprudenza della Corte di Strasburgo (cfr. Corte EDU, Sez. 1, 13/6/2019, Viola c./Italia, confermata in data 8/10/2019 dalla Grande Camera), ha ora delineato un doppio regime per coloro i quali, come nel caso di Crisafi, non abbiano collaborato con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter Ord. pen. In particolare, la sentenza in parola ha distinto la posizione di coloro i quali, pur potendolo fare, non abbiano, invece, collaborato, da quella di coloro i quali si siano trovati nella impossibilità di collaborare o per i quali la collaborazione sia, comunque, inesigibile.

Mentre nei confronti dei secondi è sufficiente accertare l'esclusione dell'attualità dei collegamenti, nei confronti dei primi la Corte costituzionale ha, invece, delineato un «regime probatorio rafforzato» con una «portata certamente additiva» rispetto agli accertamenti richiesti nel comma 1-bis, rendendo necessario accertare l'ulteriore presupposto dell'esclusione del pericolo di ripristino dei collegamenti (cfr. Sez. 1, n. 5553 del 28/1/2020, Grasso, citata). In questi ultimi casi, a fronte di una specifica richiesta da parte del condannato, il tribunale di sorveglianza è tenuto ad accertare l'effettività della collaborazione ovvero la sua «impossibilità/inesigibilità», gravando sul soggetto che richiede il beneficio l'onere di prospettare, almeno nelle linee generali, gli elementi specifici circa l'impossibilità o l'irrilevanza della sua collaborazione, così da consentire l'esame del merito dell'istanza stessa, secondo una regola di distribuzione degli oneri probatori già affermata dalla giurisprudenza di legittimità ben prima della pronuncia della Corte costituzionale (Sez. 1, n. 10427 del 24/2/2010, C., Rv. 246397-01;

Sez. 1, n. 29217 del 6/6/2013, Imparato, Rv. 256796 - 01; Sez. 1, n. 47044 del 24/1/2017, Sorice, Rv. 271474-01; in tempi più recenti v. Sez. 1, n. 23861 del 5/3/2021, Araniti, non massimata). Ferma restando la successiva acquisizione officiosa delle relative informazioni da parte del tribunale di sorveglianza, al fine di non gravare l'interessato di un onere probatorio inesigibile, come condivisibilmente paventato dalla stessa giurisprudenza richiamata dalla difesa in sede di ricorso.

3. Nel caso in esame, dunque, non essendovi stata alcuna collaborazione e non essendo stati dedotti gli elementi che la renderebbero impossibile/inesigibile, il Tribunale di sorveglianza era chiamato a valutare il pericolo di ripristino dei collegamenti, avuto riguardo a tutti gli indicatori potenzialmente significativi ai fini della ricostruzione della situazione personale e ambientale del detenuto, rispetto ai quali quest'ultimo si è limitato a fare genericamente richiamo agli esiti dell'osservazione penitenziaria. Correttamente, dunque, l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto avverso il decreto di inammissibilità del Magistrato; mentre le argomentazioni difensive svolte con l'odierno ricorso in relazione al concreto atteggiarsi dell'onere gravante sul richiedente il beneficio, devono essere ritenute manifestamente infondate in quanto in evidente contrasto con la menzionata sentenza della Corte costituzionale e con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità con i già richiamati pronunciamenti.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della Il causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 3/6/2021 Il C