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Ordinanza — n. 34770/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34770/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34770/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 3/12/2020, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto, nell'interesse di Giuseppe Inghilterra, avverso il decreto con il quale, in data 22/10/2019, il Ministro della giustizia aveva disposto la proroga, nei suoi confronti, del regime detentivo differenziato previsto dall'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen. per la durata di due anni.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34770/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Deve, in premessa, rilevarsi che l'art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. pen., sostituito dall'art. 2, legge 23 dicembre 2002, n. 279, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili «nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari a due anni», purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno.

Parole chiave

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spionaggio nel diritto penale statuto di collaboratore dei servizi di intelligence cooperazione giudiziaria in materia penale sospensione dell'istruzione gruppo dei paesi più industrializzati vigilanza su base consolidata

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Biagio Maurizio Catalano, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INGHILTERRA GIUSEPPE nato a COMISO il 07/09/1966 avverso l'ordinanza del 03/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 3/12/2020, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto, nell'interesse di Giuseppe Inghilterra, avverso il decreto con il quale, in data 22/10/2019, il Ministro della giustizia aveva disposto la proroga, nei suoi confronti, del regime detentivo differenziato previsto dall'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen. per la durata di due anni.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Inghilterra, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Biagio Maurizio Catalano, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 41-bis Ord. pen., in relazione alla verifica di attualità e concretezza del pericolo di collegamenti con l'esterno. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che successivamente ai reati per cui è condanna, commessi fra il 1995 e il 1997, Inghilterra non ne avrebbe posti in essere altri, essendosi dissociato dal sodalizio mafioso nel 2004; che non risulterebbero, a suo carico, nuove dichiarazioni dei collaboratori di giustizia o intercettazioni telefoniche e ambientali, né indagini tributarie che rivelino un tenore di vita spropositato dei suoi familiari.

Inoltre, l'affermazione, da parte del Tribunale di sorveglianza, della perdurante operatività del sodalizio criminale di provenienza, non terrebbe conto del fatto che per l'associazione «Carbonaro/Dominante» dovrebbe escludersi la permanenza sine die del vincolo associativo, non trattandosi di mafia c.d. storica, non essendo stata dimostrata l'opposta affermazione contenuta nell'ordinanza, fondata sulla attuale presenza nel territorio vittoriese di altra associazione criminale, non avente alcun legame con quella di cui faceva parte Inghilterra, ormai scalzata da nuovi e indipendenti gruppi delinquenziali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Deve, in premessa, rilevarsi che l'art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. pen., sostituito dall'art. 2, legge 23 dicembre 2002, n. 279, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili «nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari a due anni», purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno.

2. L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione è segnato dal comma 2-sexies della disposizione in esame, a norma del quale il Procuratore generale presso la Corte di appello, l'internato o il difensore possono proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza per violazione di legge. La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al Giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere combrensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr.

Sez. U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611). 2.1. E per quanto specificamente riguarda la proroga del regime detentivo differenziato, va ricordato che essa può essere disposta ove sia stato accertato che la capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione criminale non sia venuta meno, tenuto conto di una serie di indicatori sintomatici dell'attualità del pericolo di collegamenti con l'esterno, indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis del citato articolo e non necessariamente sopravvenuti (Sez. 1, n. 2660 del 9/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912), quali: il profilo criminale del soggetto, la posizione dal medesimo rivestita in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, anche considerata l'assenza di elementi di fatto dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo (Sez. 5, n. 40673 del 30/5/2012, Badagliacca, Rv. 253713), che non possono identificarsi con il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime differenziato, né essere rappresentati da un apodittico e generico riferimento a non meglio precisati risultati dell'attività di trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 32337 del 3/7/2019, Graviano, Rv. 276720).

3. Alla luce dei richiamati parametri, deve osservarsi che il Tribunale di sorveglianza di Roma ha, invero, valutato correttamente gli elementi risultanti dagli atti, soffermandosi sulle circostanze riportate in punto di fatto e argomentando dalle stesse, con motivazione congrua e adeguata, la sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga del regime penitenziario differenziato. In particolare, l'ordinanza ha evidenziato le condanne per gravi reati a carico di Inghilterra, indicato quale capo, negli anni '90, del clan mafioso denominato «Carbonaro-Dominante» riconducibile alla Stidda di Vittoria (nel cui contesto si era reso responsabile di tentata tri estorsione aggravata, associazione mafiosa, violazione della legislazione in materia di armi, reati in tema di stupefacenti, plurimi omicidi con l'aggravante di cui all'art. 7, d.l. n. 152 del 1991, sequestro di persona e altro); l'attuale operatività sul territorio di tale organizzazione criminale nella provincia di Ragusa e, in particolare, nell'area vittoriese, e, specificamente, del sodalizio di cui Inghilterra aveva fatto parte, asseverata da recenti operazioni di polizia giudiziaria, risalenti al 2017/2019, che avevano coinvolto soggetti appartenenti al clan (c. pag. 3 dell'ordinanza impugnata); l'ininfluenza, per espressa previsione di legge, del decorso del tempo dall'applicazione dell'attuale regime detentivo.

Quanto, poi, all'affermazione secondo cui il clan di Inghilterra non sarebbe qualificabile come mafia storica, il Tribunale è, invece, pervenuto a una differente valutazione, motivandola attraverso il richiamo a pertinenti pronunce giurisprudenziali. 3.1. A fronte di tale motivazione, che ha evidenziato l'attuale pericolo di ristabilimento delle relazioni con il contesto malavitoso di provenienza, correttamente evidenziando che la finalità preventiva della misura in parola è correlata non già al pericolo di reiterazione della condotta illecita, quanto, in un'ottica di anticipazione della tutela, all'impedire ogni possibile «influenza» del detenuto sugli accadimenti esterni, il ricorso si è limitato a contestare i singoli passaggi motivazionali del provvedimento impugnato alla stregua di argomentazioni di carattere eminentemente fattuale; ciò che non può ammettersi in questa sede, essendo il ricorso ammesso, come già ricordato, soltanto per violazione di legge, salvo il caso, qui non sussistente, di totale assenza dell'apparato giustificativo della decisione.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.'\) PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 3/6/202