Ordinanza — n. 34768/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 2/1/2021, il Tribunale di Roma ha disposto, nei confronti di Abobakp El Said Abdelsalam, la revoca della sospensione condizionale della pena applicata: con sentenza del Tribunale di Tivoli in data 1/3/2013, irrevocabile il 10/4/2013;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 163 cod. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34768/2021 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Roma in data 18/5/2016, irrevocabile il 15/7/2016. Ciò in quanto, con sentenza in data 25/10/2017, il Tribunale di Roma aveva condannato lo stesso Abobakp ad altra pena detentiva per un reato commesso il 13/6/2014; e,trattandosi di condanna intervenuta entro cinque anni dal passaggio in giudicato delle sentenze che avevano concesso il beneficio, pronunciata per delitto commesso anteriormente, ed essendo stata inflitta una pena che, cumulata alle precedenti, superava il limite stabilito dall'art. 163 cod. pen., è stata disposta la revoca di diritto del beneficio in base all'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABOBAKP EL SAID ABDELSALAM nato il 10/04/1988 avverso l'ordinanza del 02/01/2020 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 2/1/2021, il Tribunale di Roma ha disposto, nei confronti di Abobakp El Said Abdelsalam, la revoca della sospensione condizionale della pena applicata:
1) con sentenza del Tribunale di Tivoli in data 1/3/2013, irrevocabile il 10/4/2013;
2) del Tribunale di Roma in data 18/5/2016, irrevocabile il 15/7/2016. Ciò in quanto, con sentenza in data 25/10/2017, il Tribunale di Roma aveva condannato lo stesso Abobakp ad altra pena detentiva per un reato commesso il 13/6/2014; e,trattandosi di condanna intervenuta entro cinque anni dal passaggio in giudicato delle sentenze che avevano concesso il beneficio, pronunciata per delitto commesso anteriormente, ed essendo stata inflitta una pena che, cumulata alle precedenti, superava il limite stabilito dall'art. 163 cod. pen., è stata disposta la revoca di diritto del beneficio in base all'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Abobakp, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Patrizio Alecce, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la insufficienza e illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per avere l'ordinanza impugnata preso in considerazione la sola sentenza del Tribunale di Roma in data 18/5/2016 e non anche quella del Tribunale di Tivoli in data 1/3/2013, mai acquisita agli atti nonostante i reiterati tentativi del Giudice dell'esecuzione, attestati dai verbali delle udienze del 30/9/2020, 21/10/2020, 20/11/2020 e 14/12/2020, allegati al ricorso. Mancata acquisizione che ridonderebbe, altresì, sul mancato accertamento della esatta identità dell'imputato a partire dal codice unico identificativo (C.U.I.), trattandosi di soggetto straniero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., la revoca di diritto del beneficio, in caso di sopravvenuta condanna per delitto anteriormente commesso, postula la ricorrenza delle seguenti condizioni:
a) la condanna per il fatto anteriore deve essere divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio;
b) la medesima condanna deve essere divenuta irrevocabile prima della scadenza del termine di durata del beneficio, pari a cinque anni se la condanna è per delitto, oppure a due anni se, invece, essa è per contravvenzione;
c) il cumulo delle due pene deve portare al superamento del limite stabilito dall'art. 163 cod. pen. per la concessione della sospensione condizionale, determinando il venire meno delle condizioni in origine legittimanti l'applicazione del beneficio. 2.1. Nel caso in esame, dal momento che la sentenza del Tribunale di Roma in data 25/10/2017, con cui Abobakp era stato condannato per il fatto anteriore, commesso in data 13/6/2014, era divenuta irrevocabile in data 23/2/2019 e, dunque, dopo il passaggio in giudicato della seconda sentenza, divenuta definitiva in data 15/7/20161e prima del decorso del termine di cinque anni decorrenti da tale ultima data, e dal momento che il cumulo delle due pene detentive, pari a complessivi 5 anni e 10 mesi di reclusione, era superiore al limite per la concessione del beneficio, il Giudice dell'esecuzione ha correttamente disposto la revoca del beneficio con riferimento a entrambe le sentenze in precedenza indicate. inoiti-&, 13 rtvaCa 1;le l'un f4ito tom- 1,1.53 btbstibaLl4 Iì04TsabzttTZ t."7 st41-.1 - o rrchl-40,,,intr,, Y-Mra ce, Wer"ZISZ/1“, rc>1-0 GLI 411‘11,0411 vi év;m1 3bInì J4114.
ìrn.vocii:qlìeOhlogrtAl3 3. Non decisiva e, anzi, del tutto generica è la doglianza difensiva, second th,nargrAN Lfr44. cui la motivazione dell'ordinanza sarebbe inficiata dalla mancata acquisizione di copia della sentenza pronunciata dal Tribunale di Tivoli del 1/3/2013, irrevocabile il 10/4/2013, non avendo il ricorso spiegato per quale motivo tale acquisizione fosse indispensabile. Invero, l'unico riferimento a tale profilo che si rinviene nell'atto di impugnazione concerne la questiorie della esatta identificazione del richiedente, che, evidentemente, il Tribunale di Roma ha ritenuto potersi esperire in altro modo, risultando il relativo codice identificativo dal certificato del casellario giudiziale, ove le due sentenze erano annotate, ed assumendo, sul punto, la richiesta difensiva, avanzata nel corso del procedimento di esecuzione, una valenza esclusivamente esplorativa che, come tale, il Collegio capitolino ha chiaramente ritenuto di dover disattendere.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 3/6/2021 Il Con,sigliere estensore Il Presidente Ca