Ordinanza — n. 34767/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 13/7/2020, la Corte di appello di Genova ha rigettato l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di La Spezia in data 27/6/2019 con la quale Ajisa Cizmic era stata condannata alla pena di 3 mesi di arresto inflitta per i reati, unificati dalla continuazione, previsti dall'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, per aver contravvenuto al foglio di via con il quale il Questore le ordinava di far rientro nel comune di Genova e di non fare ritorno, per tre anni, nel comune di Riomaggiore e negli altri comuni della fascia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34767/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Giova premettere che la valutazione circa il riconoscimento o meno delle circostanze attenuanti generiche previste dall'art. 62-bis cod. pen. si configura come un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice di merito, il quale è tenuto a motivare la propria scelta nei soli limiti atti a far emergere l'avvenuto scrutinio circa l'adeguatezza della pena in concreto inflitta alla reale gravità del reato e alla personalità dell'imputato (v. tra le tante Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737; Sez. 1, n. 46954 del 4/11/2004, Palmisani, Rv. 230591).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIZMIC AJISA nato a MILANO il 26/03/1998 avverso la sentenza del 13/07/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 13/7/2020, la Corte di appello di Genova ha rigettato l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di La Spezia in data 27/6/2019 con la quale Ajisa Cizmic era stata condannata alla pena di 3 mesi di arresto inflitta per i reati, unificati dalla continuazione, previsti dall'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, per aver contravvenuto al foglio di via con il quale il Questore le ordinava di far rientro nel comune di Genova e di non fare ritorno, per tre anni, nel comune di Riomaggiore e negli altri comuni della fascia.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la stessa Ctifizmic, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. Giovanni Battista Gramatica, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. In particolare, il ricorso censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., l'affermazione della Corte di appello secondo cui «l'essere giovane madre nomade» e «l'avere una scarsa educazione e cultura» sarebbe «del tutto irrilevante ed i motivi della difesa non sono valutabili», rilevando come il codice penale, agli articoli 146 e 133, e l'art.47 dell'ordinamento penitenziario pongano in grande rilevanza l'essere madre anche di numerosi figli, prevedendo l'applicazione di un regime assai favorevole per chi versi in tale situazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Giova premettere che la valutazione circa il riconoscimento o meno delle circostanze attenuanti generiche previste dall'art. 62-bis cod. pen. si configura come un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice di merito, il quale è tenuto a motivare la propria scelta nei soli limiti atti a far emergere l'avvenuto scrutinio circa l'adeguatezza della pena in concreto inflitta alla reale gravità del reato e alla personalità dell'imputato (v. tra le tante Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737; Sez. 1, n. 46954 del 4/11/2004, Palmisani, Rv. 230591).
In questa prospettiva, il giudice, se si determina per il mancato riconoscimento delle attenuanti in parola, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione' delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269), senza che, peraltro, sia necessario che li esamini tutti, potendo limitarsi a specificare a quali, tra essi, egli abbia inteso fare riferimento, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899;
Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549).
3. Nel caso in esame, il Giudice di merito si è conformato alla delineata cornice di principio, ritenendo che non potessero concedersi le attenuanti generiche in considerazione dei precedenti penali dell'imputata, dedita alla commissione di furti e alla violazione del foglio di via obbligatorio. Tale riferimento, ritenuto concretamente indicativo della negativa personalità della stessa COizmic, adempie pienamente, alla luce dei principi enunciati, al ricodato obbligo di motivare in punto di applicazione delle attenuanti in parola (Sez. 1, n. 33506 del 7/7/2010, Biancofiore, Rv. 247959; Sez. 1, n. 8677 del 6/12/2000, dep. 2001, Gasparro, Rv. 218140; Sez. 1, n. 707 del 13/11/1997, dep. 1998, Ingardia, Rv. 209443).
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 3/6/202