Ordinanza — n. 34766/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 16/6/2020, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Titpr-t --irrd fni-prefrrrrtnrie Tribunale di Imperia in data 12/11/2019 con la quale Ervin Tosku era stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di 8 mesi di reclusione, inflitta per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998, per avere fatto reingresso nel territorio dello Stato dopo essersene allontanato in esecuzione di un provvedimento prefettizio di espulsione; fatto accertato in data 27/7/2019.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34766/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998, per avere fatto reingresso nel territorio dello Stato dopo essersene allontanato in esecuzione di un provvedimento prefettizio di espulsione; fatto accertato in data 27/7/2019.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSKU ERVIN nato il 21/05/1975 avverso la sentenza del 16/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 16/6/2020, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Titpr-t --irrd fni-prefrrrrtnrie Tribunale di Imperia in data 12/11/2019 con la quale Ervin Tosku era stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di 8 mesi di reclusione, inflitta per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998, per avere fatto reingresso nel territorio dello Stato dopo essersene allontanato in esecuzione di un provvedimento prefettizio di espulsione; fatto accertato in data 27/7/2019.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Tosku, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Massimiliano Borsalino, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 1, comma 3,e 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998, nonché degli artt. 20 e 21, d.lgs. n. 30 del 2007. Nel dettaglio, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., che il Giudice di merito non ha disapplicato il provvedimento presupposto, illegittimamente adottato in violazione del diritto alla coesione familiare tutelato dall'art. 8, CEDU, atteso che l'allontanamento avrebbe potuto essere disposto soltanto dopo la verifica della mancanza dei requisiti che avrebbero legittimato il rinnovo della Carta di soggiorno ex art. 14, d.lgs. n. 30 del 2007.
3. Tanto premesso, osserva il Collegio che le censure dedotte con l'articolato motivo di ricorso sono state prospettate, per la prima volta, soltanto in sede di ricorso per cassazione. Inoltre, l'analisi delle relative questioni richiede, all'evidenza, l'espletamento di specifici accertamenti in punto di fatto, pacificamente non consentiti nel giudizio di legittimità.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 3/6/2021 Il Presidente Enrico Giu5eppe Sandrini (AD DEP OSIT AT A