Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal grounds and failure to request statutory minimum.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Aurelio Alessandro Sammarrugco inadmissible. The appellant argued that the Court of Appeal imposed an excessive sentence by ignoring the statutory minimum and generic mitigating circumstances after a previous annulment. The court rejected the appeal because the complaint regarding mitigating factors lacked specific legal and factual arguments, rendering it too generic.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 173 disp. att. c.p.p.: An appeal for cassation is inadmissible if the complaint lacks specific legal and factual grounds or fails to articulate precise requests supported by reasoning.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMMARRUCO AURELIO ALESSANDRO nato a GENOVA il 25/06/1975 avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 7 giugno 2018, la Corte di appello di Genova aveva confermato la sentenza del Tribunale di Genova in data 16/4/2015 con la quale Aurelio Alessandro Sammarrugco era stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di 1 anno di reclusione, sostituita con la libertà controllata per due anni, inflitta per i reati di cui agli artt. 646 e 61, n. 11, cod. pen. (cos) riqualificata l'originaria imputazione di furto, ascrittagli nel procedimento n. 2053/14), 624, 61, n. 11, cod. pen. (capo E), 485, 491 cod. pen. (capo G), questi ultimi due reati costituenti oggetto del procedimento 5245/14. 1.1.
Successivamente a seguito di ricorso per cassazione, con sentenza n. 33517/19 della Quinta sezionale penale, la sentenza di appello era stata annullata senza rinvio limitatamente al capo G) con la formula «perché il fatto non costituisce reato»; e con rinvio alla Corte di appello per la rideterminazione della pena in relazione ai due reati residui. 1.2. All'esito del giudizio di rinvio, con sentenza in data 9 giugno 2020, la Corte di appello di Genova ha individuato, quale violazione più grave, il furto aggravato contestato al capo E), per il quale ha inflitto la pena di 9 mesi di reclusione e di 200 euro di multa, aumentata, per la continuazione con il delitto di appropriazione indebita, nella misura di 3 mesi di reclusione e di 100 euro di multa; e con la riduzione per il rito, ha rideterminato la pena finale in 8 mesi di reclusione e 200 euro di multa, convertita nella libertà controllata in misura pari al doppio.
2. L'avv. Lamberto Ferrara ha proposto ricorso per cassazione, nell'interesse di Aurelio Alessandro Sammarrugco, avverso la sentenza pronunciata in sede di rinvio, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla rideterminazione della pena e violazione del principio di proporzionalità. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che la Corte di appello abbia disatteso la richiesta difensiva di applicazione del minimo edittale e delle attenuanti generiche, giungendo a infliggere una pena eccessiva, senza che la motivazione sia stata, sul punto, adeguata.
Infatti, la pena sarebbe stata ridotta di Soli quattro mesi, a fronte della declaratoria di abolitio crimínis relativa al reato di cui all'art. 485 cod. pen., considerato come violazione più grave ai fini della determinazione della pena, obliterando l'assenza di pericolosità sociale dell'imputato e di recidiva, con violazione del principio di proporzionalità. 2,
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Giova premettere che, in sede di giudizio di rinvio, la determinazione della pena, sia per il reato ritenuto più grave (e diverso da quello ritenuto tale nella sentenza annullata), sia per la continuazione, non è vincolata dalle valutazioni del giudice della pronuncia cassata, salvo il limite del divieto della reformatio in peius nei casi in cui, peraltro, l'annullamento non concerna la fissazione della pena stessa (Sez. 5, n. 11653 del 2/10/1995, Fragile, Rv. 2033877,Scz. V ev.462,58 Alt 1}.10112,0-14).
3. Tanto osservato, rileva il Collegio che, nel caso di specie, la Corte territoriale, investita con piena cognitio della determinazione del trattamento sanzionatorio, vi ha provveduto in misura niente affatto sproporzionata, valorizzando, come si evince dal relativo riferimento in sede di aumento per la continuazione, il dato delle plurime precedenti condanne dell'imputato, costituente uno dei criteri fondamentali dettati dall'art. 133 cod. pen. per guidare l'esercizio del potere di commisurazione della pena da parte del giudice della cognizione.
Né la lamentata sproporzione potrebbe riferirsi alla circostanza che, con la sentenza di appello annullata, fosse stata individuata quale violazione più grave quella concernente il reato interessato da abolitio criminis, atteso che la Corte di cassazione, in sede di annullamento, aveva riconosciuto l'erroneità della relativa valutazione, posto che il reato più grave avrebbe dovuto essere individuato in quello di furto aggravato, contestato al capo E), atteso il più elevato regime edittale. Quanto, poi, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è appena il caso di osservare che la relativa doglianza non si è accompagnata alla enunciazione di specifiche richieste, articolate a partire dalla indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggevano, di tal che le censure si connotano in termini di insuperabile genericità.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 3/6/2021 Il Consigliere estensore Il President