Ordinanza — n. 34764/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 7/10/2020, la Corte di appello di Catanzaro, giudicando in sede di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza in data 19/12/2018, in riforma della sentenza del Tribunale di Catanzaro in data 22/1/2013, ha condannato Claudio Emanuele, con le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, alla pena, condizionalmente sospesa, di 4 mesi di reclusione e di 344,00 euro di multa, inflitta per il reato di cui agli artt. 624, 625, nn. 2 e 7, cod. pen., perché al fine di trame profitto mediante violenza, consistita nel tagliare con una motosega, alberi di leccio di proprietà del comune di Guardavalle, esposti per necessità alla pubblica fede, si impossessava del legname, sottraendolo al legittimo proprietario; fatto commesso in Guardavalle il 22/3/2009.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 625 cod. pen; Ordinanza — n. 34764/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto, poi, alla seconda questione devoluta a questo Collegio, giova osservare che pur non essendosi la Corte di appello pronunciata sulla relativa richiesta, nel caso in esame non ricorrevano comunque le condizioni per l'eventuale applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Invero, l'art. 131-bis, primo e quarto comma, cod. pen. stabilisce che il beneficio non possa essere accordato qualora la pena detentiva prevista per il reato de quo sia superiore a cinque anni, tenuto conto della eventuale presenza di aggravanti ad effetto speciale e senza che rilevi il giudizio di bilanciamento cui siano state, eventualmente, sottoposte.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EMANUELE CLAUDIO nato a CATANZARO il 05/11/1976 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 7/10/2020, la Corte di appello di Catanzaro, giudicando in sede di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza in data 19/12/2018, in riforma della sentenza del Tribunale di Catanzaro in data 22/1/2013, ha condannato Claudio Emanuele, con le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, alla pena, condizionalmente sospesa, di 4 mesi di reclusione e di 344,00 euro di multa, inflitta per il reato di cui agli artt. 624, 625, nn. 2 e 7, cod. pen., perché al fine di trame profitto mediante violenza, consistita nel tagliare con una motosega, alberi di leccio di proprietà del comune di Guardavalle, esposti per necessità alla pubblica fede, si impossessava del legname, sottraendolo al legittimo proprietario; fatto commesso in Guardavalle il 22/3/2009.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Emanuele, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Sergio Rotundo, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 49 e 131-bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Nel dettaglio, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., che la pronuncia in sede di rinvio avesse investito il Giudice a4 quella questione attinente al rapporto tra il valore del bene sottratto, pari a soli 7 euro, e la lesione del bene giuridico tutelato e che, tuttavia, la sentenza impugnata non abbia colmato tale lacuna argomentativa, essendo stata ritenuta sussistente tale lesione pur in assenza di un'apprezzabile deminutio patrimonii, Sotto altro profilo, il ricorso critica il passaggio della motivazione in cui si sostiene che il valore del legname sottratto non sarebbe stato quantificato in maniera certa, dal momento che l'ammontare del valore del legname sarebbe stato indicato da un vice ispettore del Corpo Forestale dello Stato, soggetto qualificato che aveva visionato la visura catastale per l'immobile dal quale sarebbe stato possibile dedurre il valore della refurtiva.
Né potrebbe ritenersi l'offensività del fatto in ragione della presenza di aggravanti, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che anche la sottrazione di beni esposti alla pubblica fede e destinati a pubblica utilità può consentire di escludere la configurabilità del reato quando il fatto sia di minima entità e tale, quindi, da non porre a rischio il bene protetto. In ultimo, si opina che le circostanze del fatto avrebbero dovuto consentire di ritenere sussistente la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, essendo il danno economico arrecato assolutamente esiguo e non essendosi l'evento realizzato a seguito dell'intervento della Polizia Forestale, tanto più che l'imputato non aveva mai avuto problemi con la giustizia, mantenendo sempre un comportamento irreprensibile e rispettoso delle regole.
Applicazione espressamente richiesta, alla quale, tuttavia, la Corte di appello non avrebbe offerto alcuna risposta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Muovendo dall'analisi del primo profilo di doglianza, osserva il Collegio che la valutazione della congruità tra il valore del bene sottratto e la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice costituisca un tipico apprezzamento rimesso alla cognizione del Giudice di merito, che nel caso di specie ha congruamente motivato tale giudizio di natura essenzialmente fattuale, sottolineando, tra l'altro come l'afferenza della res furtiva al patrimonio boschivo comunale le attribuisse un valore che superava il profilo strettamente economico per proiettarsi anche sulla dimensione ambientale, concretamente incisa dalla recisione delle due piante. Ciò che, all'evidenza, non consente alcuno scrutinio da parte del Giudice di legittimità.
3. Quanto, poi, alla seconda questione devoluta a questo Collegio, giova osservare che pur non essendosi la Corte di appello pronunciata sulla relativa richiesta, nel caso in esame non ricorrevano comunque le condizioni per l'eventuale applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Invero, l'art. 131-bis, primo e quarto comma, cod. pen. stabilisce che il beneficio non possa essere accordato qualora la pena detentiva prevista per il reato de quo sia superiore a cinque anni, tenuto conto della eventuale presenza di aggravanti ad effetto speciale e senza che rilevi il giudizio di bilanciamento cui siano state, eventualmente, sottoposte.
Nel caso di specie, la presenza delle due circostanze della violenza sulle cose e della esposizione delle stesse alla pubblica fede, previste dai nn. 2 e 7 dell'art. 625, primo comma, cod. pen., ha comportato che la pena massima prevista per il furto aggravato dovesse essere determinata nella misura di dieci anni di reclusione, secondo quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 625 cod. pen. Ciò che, in ogni caso, non avrebbe, dunque, consentito di accedere alla richiesta di applicazione del beneficio.4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Non ravvisandosi elementi per ritenere che, nel proporre il ricorso, la parte abbia determinato con colpa la causa di inammissibilità (cfr. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), alla relativa declaratoria non deve, invece, conseguire l'onere del versamento di alcuna somma in favore della cassa delle ammende. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 3/6/2021 Il Consig " re estensore Il