Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of evidence for a unified criminal intent in drug trafficking cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the applicant failed to prove a unified criminal intent across multiple drug trafficking convictions. The lower court correctly identified significant temporal gaps and distinct geographical locations as evidence against a single organized plan. Consequently, the applicant bears the procedural burden of costs and a fine for filing the inadmissible request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, comma 2, cod. pen.; Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the applicant fails to demonstrate that the lower court erred in finding the absence of a unified criminal intent when the crimes were committed at different times and places without evidence of a common deliberative plan.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELITI NADER nato il 02/10/1986 avverso l'ordinanza del 12/01/2021 del TRIBUNALE di PADOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 12/1/2021, il Tribunale di Padova, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato, nei confronti di Nader Meliti, la richiesta di riconoscimento in executivis della continuazione in relazione ai reati oggetto delle sentenze di condanna pronunciate:
1) dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Sanremo in data 3/3/2011, irrevocabile il 23/4/2011, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 13/1/2011 in Sanremo, che ha inflitto la pena di 1 anno e 4 mesi e di C 2.000,00 di multa;
2) dal Tribunale di San Remo in' data 19/5/2012, irrevocabile il 5/4/2013, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 18/5/2012 in Sanremo, che ha inflitto la pena di 8 mesi di reclusione e di C 2.000,00 di multa;
3) dal Tribunale di Padova in data 5/5/2016, irrevocabile il 6/3/2018, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 13/8/2014 in Padova, che ha inflitto Ja pena di 8 mesi di reclusione e di C 3.000,00 di multa;
4) dal Tribunale di Padova il 29/6/2015, irrevocabile il 14/12/2017, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 3/6/2015 in Padova, che ha inflitto la pena di 8 mesi di reclusione e di C 2.000,00 di multa. A fondamento della pronuncia, il Tribunale ha posto in luce come tali condotte fossero state poste in essere a distanza di molto tempo, in contesti territoriali distanti e del tutto diversi, di tal che i vari reati dovevano ritenersi frutto dello stile di vita di Meliti, che dall'attività di «piccolo spaccio» aveva evidentemente tratto stabile sostentamento.
2. Avverso il provvedimento di rigetto ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Meliti, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Leonardo Arnau, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. Nel dettaglio, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che il Giudice dell'esecuzione, nel rigettare l'istanza, non abbia adeguatamente valorizzato il fatto che tutti gli episodi delittuosi avevano a oggetto la violazione di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, erano stati realizzati nel medesimo ambito spaziale (due di essi in Padova, gli altri due a Sanremo), in un arco temporale «sufficientemente attiguo» (nel 2014/2015 per quanto riguarda i fatti di cui alle sentenze indicate ai nn. 1 e 2; nel 2011/2012 per quanto, invece, attiene ai fatti oggetto delle sentenze di cui ai nn. 3 e 4); circostanze, queste, che sarebbero indicative di un'attività di vendita di droga al dettaglio, la quale, per sua natura, comporterebbe la reiterazione, nel tempo, di numerose condotte di modesta entità, rientranti in una unitaria 2. programmazione da parte dell'agente.
Sotto altro profilo, il Giudice avrebbe errato nel ritenere che ci si trovasse di fronte a un'unica richiesta di riconoscimento della continuazione, laddove, al contrario, le istanze sarebbero state due: la prima relativa alle sentenze indicate ai nn. 1 e 2; la seconda relativa a quelle indicate ai nn. 3 e 4.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Osserva preliminarmente il Collegio che la continuazione presuppone l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente dell'imputato nella loro specificità, almeno a grandi linee; situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità. A tal fine, il giudice dell'esecuzione, non diversamente da quanto avviene nel processo di cognizione, è chiamato a compiere una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluno di tali indici se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (così Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074).
3. Tanto premesso, rileva il Collegio che il provvedimento impugnato ha sottolineato, coerentemente con la delineata cornice di principio, come nella specie dovesse ritenersi che la determinazione criminosa relativa ai vari episodi sfuggisse a una programmazione unitaria, risultando gli stressi commessi a distanza temporale non ravvicinata (pari a un anno e quattro mesi per quelle di cui alle sentenze indicate ai nn. 1 e 2; di oltre due anni per quelle di cui ai nn. 2 e 3; di quasi un anno tra quelle di cui ai nn. 3 e 4), in contesti spaziali differenti (alcuni episodi commessi a Padova, altri a San Remo), con modalità esecutive diversificate (anche per la diversità del tipo di stupefacente ceduto); e come dalla lettura dei provvedimenti di condanna non emergesse alcun elemento indicativo di una deliberazione unitaria, quantomeno nelle linee essenziali/delle azioni delittuose, giungendosi, così, alla conclusione che si fosse in presenza di un'attività delittuosa fortemente condizionata dalle contingenze del momento, a seconda della sostanza reperita e degli acquirenti disponibili.3.1.
A fronte di tale motivazione, congrua e logica, il ricorso si è limitato a sostenere le argomentazioni già poste a fondamento dell'istanza, ribadendo la rilevanza degli elementi già sottolineati in quella sede e ricorrendo, all'uopo, a considerazioni di carattere meramente confutativo (come la vicinanza temporale tra i vari episodi e la presenza di un'attività organizzata e pianificata, negate, invece, dal provvedimento impugnato), come tali non suscettibili di scalfire il coerente apparato giustificativo della decisione qui impugnata. Smentita dagli atti è, infine, la deduzione difensiva relativa alla formulazione della richiesta di riconoscimento della continuazione, asseritamente concernente i due gruppi di sentenze separatamente considerate (nn. 1 e 2, da un lato, e nn. 3 e 4, dall'altro), non essendo nemmeno autosufficiente il richiamo al verbale dell'udienza del 12/1/2021.
Fermo restando che anche a considerare le richieste come formulate distintamente, permarrebbe, da un lato, la circostanza del significativo iato temporale tra i diversi episodi (1 anno e 4 mesi tra i delitti di cui alle sentenze indicate ai nn. 1 e 2; 9 mesi e 20 giorni tra quelli di cui alle restanti pronunce); e, dall'altro lato, la mancanza di qualunque elemento, rinvenibile nel testo delle sentenze, in grado di dimostrare che, al di là della omogeneità del titolo, i reati oggetto dei due gruppi di sentenze fossero stati commessi a partire da contesti deliberativi unitari.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 3/6/2021 Il Consigliere estens