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Ordinanza — n. 34762/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34762/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34762/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 11/11/2020, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Livorno in data 28/2/2018 con la quale Ismail Jbali era stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena, condizionalmente sospesa, di 4 mesi di 'arresto, inflitta per il reato di cui all'art. 4, legge n. 110 del 1975, per avere portato in luogo pubblico, senza giustificato motivo, un coltello lungo 33 cm, con 10 cm di lama; fatto accertato in Livorno in data 20/11/2016.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 131- bis cod. pen, art. 62-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34762/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 4, legge n. 110 del 1975, per avere portato in luogo pubblico, senza giustificato motivo, un coltello lungo 33 cm, con 10 cm di lama; fatto accertato in Livorno in data 20/11/2016.

Parole chiave

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oggetto pericoloso infrazione alla legge sulle armi porto abusivo di armi reati violenti pubblica istigazione a delinquere minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Nicola Giribaldi, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 131- bis cod. pen
Con il primo motivo, il ricorso lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131- bis cod.
art. 62-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JBALI ISMAIL nato il 25/04/1990 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 11/11/2020, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Livorno in data 28/2/2018 con la quale Ismail Jbali era stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena, condizionalmente sospesa, di 4 mesi di 'arresto, inflitta per il reato di cui all'art. 4, legge n. 110 del 1975, per avere portato in luogo pubblico, senza giustificato motivo, un coltello lungo 33 cm, con 10 cm di lama; fatto accertato in Livorno in data 20/11/2016.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Jbali, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Nicola Giribaldi, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131- bis cod. pen., avuto riguardo alla condizione di incensuratezza dell'imputato, alla minima entità dell'offesa e alla non particolare gravità complessiva del fatto ascrittogli. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso denuncia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonché la eccessività della pena base.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Muovendo dall'analisi del primo motivo, osserva il Collegio che i Giudici di appello hanno compiutamente motivato il mancato accoglimento della richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., sottolineando, da un lato, la non modesta gravità della condotta, avuto riguardo alla circostanza che l'arma si trovasse all'interno di un autoveicolo al fine di trasportarla e di averne l'immediata disponibilità nei più diversi contesti; e, dall'altro, la non occasionalità dell'azione, avendo l'imputato riportato altra condanna per un fatto analogo. La pur sintetica motivazione dimostra che la Corte territoriale ha fatto un corretto esercizio dei poteri valutativi alla stessa attribuiti in relazione al beneficio invocato, senza che le argomentazioni difensive, di tenore essenzialmente rivalutativo e fattuale, riescano a mettere in crisi il relativo percorso argomentativo.

3. Quanto, poi, al secondo motivo di doglianza, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato con la non occasionalità della condotta, già ricordata, e con l'assenza di elementi positivamente valutabili (tale non potendo ritenersi, stante il divieto normativo stabilito dall'art. 62-bis cod. pen., la mera condizione di incensuratezza dell'imputato); mentre la determinazione della pena base è avvenuta alla luce della non modesta entità del fatto e del negativo quadro di personalità suggerito dalla precedente condanna per fatto analogo. Ne consegue che, anche con riferimento al secondo motivo, le doglianze finiscono per sollecitare un nuovo apprezzamento di merito delle emergenze processuali in punto di trattamento sanzionatorio, pacificamente precluso al Giudice di legittimità.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 3/6/2021 Il Consi liere estensore Il Presidente da Io Enrico Giuseppe Sa