Italian Court dismisses appeal claiming failure to consider mitigating circumstances under Art. 133 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Cammareri inadmissible, ruling that the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances was a matter of factual discretion. The appellant argued that the trial court ignored his socio-cultural background and economic hardship while relying solely on his criminal record. The Supreme Court held that the appellate judge properly exercised discretion by citing the defendant's prior record and lack of remorse as valid reasons for denying leniency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The assessment of generic mitigating circumstances is a factual judgment left to the discretion of the trial judge, who must only justify the relevance of the factors considered or rejected without examining every element proposed by the defendant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMMARERI SALVATORE nato a ERICE il 06/09/1979 avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 17/11/2020, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani in data 21/5/2018 con la quale Salvatore Cammareri era stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione, inflitta per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, per avere violato le prescrizioni della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno applicatagli dal Tribunale di Trapani - Sezione Misure di prevenzione con decreto del 23/11/2016, con cui gli veniva fatto obbligo di non rientrare a casa oltre le ore 20.00 senza comprovata necessità e, comunque, senza darne tempestiva notizia all'autorità preposta alla sorveglianza; fatto accertato in Trapani il 9/2/2017.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Cammareri, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Salvatore Longo, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. Nel dettaglio, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., che le sentenze di merito abbiano preso in considerazione soltanto i precedenti penali dell'imputato, senza tenere conto delle circostanze previste dall'art. 133 cod. pen. e, in particolare, senza valorizzare l'episodicità della condotta, l'assenza di altre violazioni della stessa specie, la arretratezza socio- culturale dell'imputato, la sua situazione di emarginazione sociale e le disagiate condizioni economiche e attribuendo rilevanza, invece, ai precedenti penali, non ostativi al riconoscimento delle attenuanti in parola.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La valutazione circa il riconoscimento o meno delle circostanze attenuanti generiche previste dall'art. 62-bis cod. pen. si configura come un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice di merito, il quale è tenuto a motivare la propria scelta nei soli limiti atti a far emergere l'avvenuto scrutinio circa l'adeguatezza della pena in concreto inflitta alla reale gravità del reato e alla personalità dell'imputato (v. tra le tante Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Strafece, Rv. 248737; Sez. 1, n. 46954 del 4/11/2004, Palmisani, Rv. 230591).
In questa prospettiva, il giudice, se si determina per il mancato riconoscimento delle attenuanti in parola, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269), senza che, peraltro, sia necessario che li esamini tutti, potendo limitarsi a specificare a quali, tra essi, egli abbia inteso fare riferimento, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899;
Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549).
3. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha ritenuto che non potessero concedersi le attenuanti generiche innanzitutto in considerazione dei precedenti penali dell'imputato. Tale riferimento, ritenuto concretamente indicativo della negativa personalità dello stesso Cammareri, adempie pienamente, alla luce dei principi enunciati, all'obbligo di motivare sul punto (Sez. 1, n. 33506 del 7/7/2010, Biancofiore, Rv. 247959; Sez. 1, n. 8677 del 6/12/2000, dep. 2001, Gasparro, Rv. 218140; Sez. 1, n. 707 del 13/11/1997, dep. 1998, Ingardia, Rv. 209443).
Inoltre, con apprezzamento di merito non sindacabile in questa sede, la sentenza di appello ha evidenziato come l'imputato non avesse mostrato alcun sintomo di resipiscenza, cercando di fare credere a un errore nell'individuazione della sua abitazione, affermando, contrariamente al vero, di non avere subito in precedenza altri controlli, non giustificando mai la propria condotta. Profilo, questo, rispetto al quale il ricorso non ha svolto alcuna concreta critica, limitandosi a sollecitare una rivalutazione dell'intero compendio, ovviamente non consentita in sede di legittimità.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna li ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 3/6/2021 Il Consigli re estensore Il Presidente arl no