Ordinanza — n. 34760/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 25/11/2020, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo ha applicato a Cinzia Landolina, su concorde richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 2 anni di reclusione e di 15.500 euro. di multa in relazione al delitto di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34760/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., la pena di 2 anni di reclusione e di 15.500 euro. di multa in relazione al delitto di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANDOLINA CINZIA nato a PALERMO il 09/08/1979 avverso la sentenza del 25/11/2020 del GIP TRIBUNALE di PALERMOdat-9-a3ALiss-a-1-14a-p-apt-i; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 25/11/2020, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo ha applicato a Cinzia Landolina, su concorde richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 2 anni di reclusione e di 15.500 euro. di multa in relazione al delitto di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998.
2. Ricorre per cassazione la stessa Landolina, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Girolamo D'Azzó, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt.129 cod. proc. pen. e 62-bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla disamina dell'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione agli artt. 3 e 27 Cost., 133 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla concreta commisurazione della pena.
3. Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso deduce motivi non consentiti dalla legge, in base a quanto previsl:o dal comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma SO, legge del 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ratione temporis alla fattispecie, trattandosi di sentenza di applicazione della pena pronunciata in data successiva al 3 agosto 2017, che limita i casi di ricorso per cassazione ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Pertanto, il ricorso non può essere ammesso con riferimento al difetto di motivazione concernente l'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., l'applicazione delle attenuanti generiche e la concreta commisurazione della pena, come invece richiesto dalla difesa dell'imputata.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017 (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/1/2018, Oboroceanu, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/2/2018, S., Rv. 272389). Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 3/6/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente enoldi Enrico Giuseppe Sandrini CL DEPO