Ordinanza — n. 34759/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 16/9/2020, il Tribunale di Torino ha disposto, nei confronti di Michael Cariglia, la revoca dell'indulto concessogli con le ordinanze del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino emesse in data 7/12/2006 e 6/5/2013. Avverso il menzionato provvedimento, lo stesso Cariglia ha proposto personalmente ricorso per cassazione in data 19/10/2020, trasmesso in pari data dall'Ufficio matricola della Casa circondariale di Torino.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34759/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso il menzionato provvedimento, lo stesso Cariglia ha proposto personalmente ricorso per cassazione in data 19/10/2020, trasmesso in pari data dall'Ufficio matricola della Casa circondariale di Torino.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARIGLIA MICHAEL nato il 07/03/1969 avverso l'ordinanza del 16/09/2020 del TRIBUNALE di TORINOdoto avviso alla-pani-; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza in data 16/9/2020, il Tribunale di Torino ha disposto, nei confronti di Michael Cariglia, la revoca dell'indulto concessogli con le ordinanze del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino emesse in data 7/12/2006 e 6/5/2013.
2. Avverso il menzionato provvedimento, lo stesso Cariglia ha proposto personalmente ricorso per cassazione in data 19/10/2020, trasmesso in pari data dall'Ufficio matricola della Casa circondariale di Torino.
3. Tanto premesso, osserva il Collegio che sia la notifica dell'ordinanza, sia il ricorso, sono successivi al 4/8/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333).
4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», aÌla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 3/6/2021 Il Consig1iere estensore Il Presidente arl k,noldi Enrico Giuseppe Sandrini DEPOSZTATA n-v.1