Ordinanza — n. 34758/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 6/10/2020, la Corte di appello di Torino, in riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari Tribunale di Torino emessa in data 6/5/2020, ha rideterminato la pena inflitta a Giuseppe Greco, su concorde richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nella misura di 1 anno di reclusione e di 2.000 euro di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 4 e 7, legge n. 895 del 1967 (capo 1) e 4, legge n. 110 del 1975 (capo 2).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 613 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34758/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., nella misura di 1 anno di reclusione e di 2.000 euro di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 4 e 7, legge n. 895 del 1967 (capo 1) e 4, legge n. 110 del 1975 (capo 2).
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO GIUSEPPE nato a VENARIA REALE il 25/01/1986 avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdast-e-awAsci-alle-~-5 udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 6/10/2020, la Corte di appello di Torino, in riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari Tribunale di Torino emessa in data 6/5/2020, ha rideterminato la pena inflitta a Giuseppe Greco, su concorde richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nella misura di 1 anno di reclusione e di 2.000 euro di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 4 e 7, legge n. 895 del 1967 (capo 1) e 4, legge n. 110 del 1975 (capo 2).
2. Ricorre personalmente per cassazione lo stesso Greco, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., il vizio della motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e prospettando questione di legittimità costituzionale in relazione alla previsione dell'art. 613 cod. proc. pen. che limita la possibilità di presentare il ricorso per cassazione al difensore iscritto all'albo dei patrocinanti in cassazione.
3. Tanto premesso, osserva il Collegio che sia la notifica della sentenza, sia il ricorso, sono successivi al 4/8/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333).
Quanto alla questione di legittimità costituzionale proposta dal ricorrente, le Sezioni unite hanno chiarito che «è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc, pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive».
Ciò in considerazione del fatto che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 — 01). 3.1. Sotto altro profilo, va evidenziato che, in ogni caso, il ricorso concerne, come detto, una sentenza di applicazione della pena a norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., il quale, introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, dispone che la Corte di appello provvede, in camera di consiglio, quando le parti ne fanno espressa richiesta, dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali profili di doglianza.
Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero e l'imputato indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. A seguito dell'introduzione della disposizione in esame, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto tuttora applicabile il principio — elaborato nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. — secondo cui il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, deve limitare la sua cognizione, a causa dell'effetto devolutivo, ai motivi non rinunciati; e secondo cui non è neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame, determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto.
Ne consegue che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche se rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/9/2017, Ferro, Rv. 271258).
In particolare, va ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01). Nel caso in esame, la difesa dell'imputato e il Procuratore generale territoriale avevano concordato, davanti al Giudice di secondo grado, in ordine all'accoglimento del motivo concernente la determinazione della pena finale, indicandone specificamente la misura nei termini poi accolti, con motivazione del tutto adeguata in punto di congruità della pena, dalla Corte di appello, con • la conseguente rinuncia a qualsivoglia motivo di censura da parte dell'imputato, e conseguente inammissibilità di ogni doglianza in punto di pena.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.