Ordinanza — n. 34757/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 9/7/2020, la Corte di appello di Genova ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova in data 5/2/2020 con la quale Dragica Beltrame, all'esito di giudizio abbreviato, era stata condannata, con l'aggravante della recidiva, alla pena di 1 anno, 1 mese e 10 giorni di reclusione, inflitta per il reato previsto dall'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, per aver contravvenuto agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno applicata dal Tribunale di Genova con decreto in data 22/4/2016, associandosi abitualmente a Ajisa e Jachelina Cizmic e a Tahira Hamidovic, persone pregiudicate o comunque 'sottoposte a misure di prevenzione; fatto accertato in Genova, in epoca compresa tra il 12 e il 16/11/2016.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34757/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la stessa Beltrame, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. Giovanni Battista Gramatica, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla declaratoria di inammissibilità per genericità dell'appello. In particolare, il ricorso censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELTRAME DRAGICA nato a CREMONA il 27/07/1989 avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 9/7/2020, la Corte di appello di Genova ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova in data 5/2/2020 con la quale Dragica Beltrame, all'esito di giudizio abbreviato, era stata condannata, con l'aggravante della recidiva, alla pena di 1 anno, 1 mese e 10 giorni di reclusione, inflitta per il reato previsto dall'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, per aver contravvenuto agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno applicata dal Tribunale di Genova con decreto in data 22/4/2016, associandosi abitualmente a Ajisa e Jachelina Cizmic e a Tahira Hamidovic, persone pregiudicate o comunque 'sottoposte a misure di prevenzione; fatto accertato in Genova, in epoca compresa tra il 12 e il 16/11/2016.
Secondo il Collegio, infatti, i rilievi critici dell'appello non si confrontavano con i fatti oggetto del procedimento (assiduità della frequentazione, precedenti in capo alle persone frequentate, una delle quali gravata da misura di prevenzione personale, luoghi dell'incontro, quali la stazione ferroviaria, occasione di non pochi borseggi in danno dei passeggeri in transito), né con le situazioni sottese alla determinazione della pena (condotta e personalità dell'imputata), e alla negazione delle attenuanti generiche (legata al costante mancato rispetto delle regole), donde la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la stessa Beltrame, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. Giovanni Battista Gramatica, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla declaratoria di inammissibilità per genericità dell'appello. In particolare, il ricorso censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., l'affermazione di genericità dei motivi di appello, rilevando la genericità della ricostruzione dei fatti e degli "sconfinamenti di territorio" riportati nella sentenza impugnata, posto che le nomadi ritenute in compagnia dell'appellante sarebbero state in transito nella stazione e che le attività criminose alle stesse ascritte fossero riferite a giorni imprecisi; e contestando, altresì, la genericità dell'imputazione "dal 2 al 6 novembre".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.2. Osserva il Collegio che le osservazioni critiche sviluppate dalla difesa in sede di ricorso sono state articolate attraverso motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, avendo l'impugnazione dedotto considerazioni di natura fattuale, peraltro oggetto di specifico scrutinio da parte del primo Giudice e dalla stessa Corte di appello (come la circostanza che l'imputata fosse in compagnia di soggetti pregiudicati o sottoposti a misure di prevenzione e non si trovassero, semplicemente, in transito nella stazione ferroviaria), di tal che i motivi non paiono confrontarsi con le argomentazioni poste alla base della pronuncia impugnata, non essendo sostenuti dalla necessaria analisi critica dei relativi passaggi motivazionali di quest'ultima.
3. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 3/6/2021 Il Consigi