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Ordinanza — n. 34756/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34756/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34756/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 4/12/2020, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 17/6/2020, ha condannato Ciro Polverino, con la diminuente del Gt4t0 rito abbreviato, alla pena di 4 anni e 5 mesi di reclusione e di 600,00(dT multa (23, inflitta per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, previsti dagli artt. 110 cod. pen., 2, 7, legge 2 ottobre 1967, n. 895 (capo A), 110 e 648 cod. pen. (capo B), 390 cod. pen. (capo C), 477-482 cod. pen. (capo D), 110 e 697 cod. pen. (capo E), con esclusione della continuazione interna tra gli episodi di cui al capo D), essendo stata riconosciuta l'esistenza di un unico reato.

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 390 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34756/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 81, cpv., cod. pen. La Corte territoriale avrebbe omesso di motivare riguardo alla richiesta, contenuta nei motivi di gravame, di applicare la disciplina del reato continuato tra tutti i reati contestati ai capi A), B), C), D) ed E) dell'imputazione. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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favoreggiamento prova del dolo partecipazione al reato condotta colpevole colpa del patrocinatore corruzione nell'esecuzione forzata

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Giacomo Mungiello, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 390 cod. pen
Con il primo motivo, la difesa lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla configurabilità dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 390 cod. pen., contestato al capo C) della rubrica.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLVERINO CIRO nato a NAPOLI il 20/12/1964 avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 4/12/2020, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 17/6/2020, ha condannato Ciro Polverino, con la diminuente del Gt4t0 rito abbreviato, alla pena di 4 anni e 5 mesi di reclusione e di 600,00(dT multa (23, inflitta per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, previsti dagli artt. 110 cod. pen., 2, 7, legge 2 ottobre 1967, n. 895 (capo A), 110 e 648 cod. pen. (capo B), 390 cod. pen. (capo C), 477-482 cod. pen. (capo D), 110 e 697 cod. pen. (capo E), con esclusione della continuazione interna tra gli episodi di cui al capo D), essendo stata riconosciuta l'esistenza di un unico reato.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Polverino, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Giacomo Mungiello, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art.390 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del dolo del delitto contestato al capo C), non avendo la Corte di appello accertato che l'imputato fosse consapevole di avere aiutato Avolio a sottrarsi all'esecuzione della pena, non essendo stato dimostrato che egli avesse contezza dello status di latitante dell'amico, non conoscendone la caratura criminale e non avendo avuto notizia neppure dell'ordine di esecuzione emesso nei suoi confronti solo in data 4/12/2019, pochi giorni prima della cattura, avvenuta il 17/12/2019. 2.2.

Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 81, cpv., cod. pen. La Corte territoriale avrebbe omesso di motivare riguardo alla richiesta, contenuta nei motivi di gravame, di applicare la disciplina del reato continuato tra tutti i reati contestati ai capi A), B), C), D) ed E) dell'imputazione. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza grafica della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, richiesto con specifico motivo di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Con il primo motivo, la difesa lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla configurabilità dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 390 cod. pen., contestato al capo C) della rubrica. Polverino è stato ritenuto responsabile di avere aiutato Giuseppe Avolio a sottrarsi all'esecuzione della pena detentiva di cui al provvedimento SIEP 570119 emesso il 4/1/2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, offrendogli ospitalità presso la sua dimora. In particolare, i Giudici di merito hanno motivato in ordine al fatto che l'imputato fosse pienamente consapevole dello stato di latitanza di Avolio, cui aveva dato ospitalità, alla luce della condotta ostruzionistica da lui tenuta verso gli agenti che bussavano insistentemente alla porta di casa, onde favorire la fuga dell'amico attraverso i tetti, verso cui, in precedenza, lo stesso Polverino aveva lanciato un'arma, annodata in un pantacollant, nel tentativo di consentire al fuggitivo di venirne in possesso; e tenuto conto, altresì, della conoscenza personale tra Polverino e Avolio e della caratura criminale di quest'ultimo, colpito da un ordine di esecuzione per un reato molto grave.

In questo modo, le due sentenze di merito hanno motivato, in maniera tutt'altro che illogica, in relazione al profilo dell'elemento soggettivo del delitto in parola, offrendo una lettura globale e non parcellizzata degli elementi indiziari raccolti. Viceversa, il ricorso ha proposto una critica solo parziale del percorso argomentativo battuto dalla Corte territoriale, obliterando qualunque riferimento alla condotta tenuta dall'imputato nell'occasione dell'intervento delle Forze dell'ordine e focalizzandosi soltanto sul profilo della citazione, da parte della sentenza di appello, di un orientamento giurisprudenziale asseritamente non pertinente in materia di dolo del delitto de quo.

Ciò che, conclusivamente, consente di ritenere aspecifica la relativa doglianza.

3. Quanto, poi, al secondo motivo di censura, la sentenza ha escluso, con motivazione logica e coerente, la configurabilità della continuazione interna tra gli episodi di cui al capo D), avendo ritenuto, in luogo del concorso di distinti delitti in continuazione, l'esistenza di un'unica violazione della legge penale. Il ricorso, tuttavia, lamenta, in maniera inconferente, il mancato riconoscimento della continuazione, la quale sarebbe stata espressamente richiesta nell'atto di appello, con argomentazioni che, nondimeno, non vengono in alcun modo esplicitate, neanche sinteticamente, di tal che la relativa deduzione si connota in termini di insuperabile vaghezza e genericità, oltre che di assoluta non autosufficienza.4.

Manifestamente infondato e in ogni caso aspecifico è, infine, il terzo motivo di impugnazione, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Anche in questo caso, infatti, la sentenza impugnata si è fatta carico di esplicitare con chiarezza le ragioni del giudizio sfavorevole compiuto dai Giudici di merito, evidenziando come la confessione dei fatti, peraltro solo parziale, non potesse considerarsi sintomatica di alcun atteggiamento resipiscente, essendo evidentemente orientata al mero conseguimento di una riduzione della pena.

Valutazione, questa, non manifestamente illogica e rispetto alla quale il ricorso, in ogni caso, non ha mosso alcuna specifica obiezione.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, eqUitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 3/6/2021 Il Consig ' re estensore Q Il Pre