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Ordinanza — n. 34755/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34755/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34755/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 17/11/2020, la Corte di appello di Milano, pronunciandosi in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento della Corte di cassazione in data 13/12/2018, ha applicato a Giorgio Retrosi, in relazione al reato di cui agli artt. 216, 219 e 223, legge n. 267 del 1942, la pena accessoria della inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e dell'incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di cinque anni.

Regesto Legislator

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art. 102 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34755/2021 — snpen · Corte di Cassazione: c) ed e), cod. proc. pen., che nonostante la richiesta dell'istanza di rinvio trasmessa, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo della Cancelleria del Giudice procedente, regolarmente recapitata (come attestato dalle relative ricevute elettroniche allegate al ricorso), all'udienza del 17/11/2020, la Corte di appello di Milano non ne avrebbe tenuto conto, senza provvedere sulla stessa e nominando un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., sicché la sentenza impugnata dovrebbe ritenersi affetta da nullità assoluta per violazione del diritto di difesa.

Parole chiave

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difesa contro le pratiche commerciali illecite ritardo ingiustificato divieto di rappresentanza dell'avvocato principio di irretroattività impedimenti all'allontanamento diritto di ritenzione

Disposizioni normative citate

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art. 102 cod. proc. pen
d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RETROSI GIORGIO nato a MONTREAL( CANADA) 11 :31/07/1971 avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 17/11/2020, la Corte di appello di Milano, pronunciandosi in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento della Corte di cassazione in data 13/12/2018, ha applicato a Giorgio Retrosi, in relazione al reato di cui agli artt. 216, 219 e 223, legge n. 267 del 1942, la pena accessoria della inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e dell'incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di cinque anni.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Retrosi, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Franco Silva, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 178, comma 1, lett.

c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. in relazione all'omessa pronuncia del Giudice di appello sull'istanza di rinvio dell'udienza del 17/11/2020 per legittimo impedimento a comparire del difensore per concomitanti impegni professionali, nonché la mancanza della motivazione in relazione all'istanza di rinvio e del suo contenuto, omettendo di provvedere. Nel dettaglio, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

c) ed e), cod. proc. pen., che nonostante la richiesta dell'istanza di rinvio trasmessa, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo della Cancelleria del Giudice procedente, regolarmente recapitata (come attestato dalle relative ricevute elettroniche allegate al ricorso), all'udienza del 17/11/2020, la Corte di appello di Milano non ne avrebbe tenuto conto, senza provvedere sulla stessa e nominando un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., sicché la sentenza impugnata dovrebbe ritenersi affetta da nullità assoluta per violazione del diritto di difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Preliminarmente, osserva il Collegio che, effettivamente, l'omessa valutazione dell'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento a comparire del difensore determina il difetto di assistenza dell'imputato, con la conseguente nullità assoluta ex artt. 178, comma 1, lett.

c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. (tra le tante, Sez. 6, n. 47213 del 18/11/2015, Pagano, Rv. 265483-01). Tuttavia, si è anche stabilito che l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma 5, cod.proc. pen., a condizione che il difensore:

a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;

b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo;

c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro co-difensore che possa validamente difendere l'imputato;

d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui "chiede il rinvio (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912 - 01).

3. Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel caso di specie, non soltanto non vi è stata alcuna omessa pronuncia sulla richiesta di rinvio, ma la relativa decisione, assunta in maniera espressa con ordinanza resa a verbale dell'udienza del 17/11/2020, ha fatto buon governo dei cennati principi in materia di legittimo impedimento. Infatti, come è dato evincere dal relativo verbale, la Corte di appello ha respinto la richiesta di rinvio sul presupposto che la difesa non avesse documentato che gli altri processi fossero a carico di detenuti, che la fissazione dell'udienza fosse avvenuta precedentemente e che essa non avesse indicato se, per il difensore, fosse impossibile essere sostituito. Ne consegue, pertanto, che la relativa censura è manifestamente infondata, essendo la dedotta violazione palesemente smentita dagli atti processuali.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della "cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 3/6/2021 Il ConsiI iere estensore , Il Presidente enoldi Enric