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Ordinanza — n. 34754/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34754/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34754/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 30/11/2020, il Tribunale di Messina, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di Salvatore Rosta diretta al riconoscimento della continuazione in fase esecutiva. Avverso la predetta ordinanza ha proposto appello lo stesso Rosta, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Giuseppe Romano; appello trasmesso dalla Corte di appello di Catania alla Corte di cassazione, atteso che il provvedimento emesso nell'ambito di un procedimento di esecuzione è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34754/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la predetta ordinanza ha proposto appello lo stesso Rosta, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Giuseppe Romano; appello trasmesso dalla Corte di appello di Catania alla Corte di cassazione, atteso che il provvedimento emesso nell'ambito di un procedimento di esecuzione è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen.

Parole chiave

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ricorso straordinario per nullità permesso di promuovere un procedimento penale differimento dell'esecuzione della pena divieto di rappresentanza dell'avvocato oltraggio alla corte difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Tanto premesso, il ricorso è inammissibile, a causa della mancata iscrizione del menzionato difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSTA SALVATORE nato a UZWIL( SVIZZERA) il 24/09/1965 avverso l'ordinanza del 30/11/2020 del TRIBUNALE di MESSINAdate-a4.049,9-a4le-perrtt udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza in data 30/11/2020, il Tribunale di Messina, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di Salvatore Rosta diretta al riconoscimento della continuazione in fase esecutiva.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto appello lo stesso Rosta, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Giuseppe Romano; appello trasmesso dalla Corte di appello di Catania alla Corte di cassazione, atteso che il provvedimento emesso nell'ambito di un procedimento di esecuzione è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen.

3. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile, a causa della mancata iscrizione del menzionato difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione. E' giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, che «alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione» (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/3/2017, Mezei, Rv. 269690).

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. ben., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI 2. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 3/6/2021 Il Cons gliere estensore Il Pres