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Ordinanza — n. 34753/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34753/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34753/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 23/6/2020, il Tribunale di Matera ha condannato Ettore Lamanna alla pena di 3.000 euro di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello lo stesso Lamanna, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Cataldo Strippoli; appello poi trasmesso alla Corte di cassazione in quanto il provvedimento di primo grado aveva inflitto la sola pena pecuniaria e, come tale, era inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34753/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 4, comma 2, legge n. 110 del 1975. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello lo stesso Lamanna, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Cataldo Strippoli; appello poi trasmesso alla Corte di cassazione in quanto il provvedimento di primo grado aveva inflitto la sola pena pecuniaria e, come tale, era inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen.

Parole chiave

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oltraggio alla corte procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento ammissione all'avvocatura errore materiale diritto di ottenere una decisione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Tanto premesso, il ricorso è inammissibile, a causa della mancata iscrizione del menzionato difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMANNA ETTORE nato a CASTELLANETA il 21/12/1980 avverso la sentenza del 23/06/2020 del TRIBUNALE di MATERAclat-e-a4414.9e-a+ke-Perrtil udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 23/6/2020, il Tribunale di Matera ha condannato Ettore Lamanna alla pena di 3.000 euro di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello lo stesso Lamanna, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Cataldo Strippoli; appello poi trasmesso alla Corte di cassazione in quanto il provvedimento di primo grado aveva inflitto la sola pena pecuniaria e, come tale, era inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen.

3. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile, a causa della mancata iscrizione del menzionato difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione. E' giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, che «alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione» (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/3/2017, Mezei, Rv. 269690).

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n, 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 3/6/2021 Il Copsigliere estensore Il Presidente Carlo /k Idi Enrico Giuseppe Sandrini n•••nn••••, DEPOSI