Ordinanza — n. 34751/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 7/7/2020, il Tribunale di Napoli, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con cui Vincenzo Papa aveva chiesto, tra l'altro, l'annullamento del provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 5/7/2017.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34751/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con ordinanza in data 7/7/2020, il Tribunale di Napoli, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con cui Vincenzo Papa aveva chiesto, tra l'altro, l'annullamento del provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 5/7/2017.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPA VINCENZO nato a MONDRAGONE il 30/04/1960 avverso l'ordinanza del 07/07/2020 del TRIBUNALE di NAPOLIelet-er-iyea+se-affe-graft,i; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza in data 7/7/2020, il Tribunale di Napoli, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con cui Vincenzo Papa aveva chiesto, tra l'altro, l'annullamento del provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 5/7/2017.
2. Avverso il menzionato provvedimento, lo stesso Papa ha proposto personalmente ricorso per cassazione, pervenuto presso la Cancelleria della Corte di cassazione in data 6/10/2020.
3. Tanto premesso, osserva il Collegio che sia la notifica dell'ordinanza, sia il ricorso, sono successivi al 4/8/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui è stata esclusa la facoltà dell'imputato - e, quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, e si è previsto che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333).
4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 3/6/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Ca ifteno Idi Enrico Giuseppe Sandrini DEPOSITAI-77 IN C.ANC